Cassazione Civile, Ordinanza n. 28509/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo notificato dall’ente locale per il mancato pagamento di tre sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il destinatario proponeva opposizione deducendo di aver ricevuto regolarmente l’ingiunzione di pagamento ma di aver poi accertato, tramite accesso agli atti, che i verbali di contestazione non gli erano stati notificati; sosteneva inoltre che il debito si fosse estinto ai sensi dell’art. 201, comma 5, cod. strada. Chiedeva l’annullamento del preavviso di fermo e degli atti presupposti, compresi ingiunzione e verbali. In cassazione denunciava violazione dell’art. 201 cod. strada, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la mancata notifica dei verbali avrebbe travolto anche il fermo amministrativo quale atto conseguenziale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, anche ipotizzando la mancata notifica dei verbali di contestazione, tale vizio avrebbe dovuto essere fatto valere con tempestiva opposizione all’ordinanza-ingiunzione, che risultava invece regolarmente notificata al destinatario e non impugnata nei termini. Una volta divenuti definitivi gli atti impositivi presupposti, non è più possibile far valere i relativi vizi né nel giudizio di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo né in eventuale opposizione all’esecuzione. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorrente lo invocava per sostenere l’estinzione del debito, ma la Corte non ne ha accolto la lettura perché il vizio relativo alla mancata notifica dei verbali andava dedotto contro l’ordinanza-ingiunzione tempestivamente notificata.
richiamato dal ricorrente come norma violata, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell’accoglimento.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell’impugnabilità degli atti presupposti, ma la Corte ha ribadito che i vizi degli atti impositivi definitivi non possono più essere dedotti contro il preavviso di fermo.
art. 6, comma 6, d.lgs. 150/2011
la mancata notifica dei verbali costituiva un vizio dell’ordinanza-ingiunzione, da far valere con opposizione entro il termine previsto.
richiamato in relazione alla proposta del relatore sulla tempestività del ricorso e alla qualificazione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento e non un’opposizione all’esecuzione, con conseguente applicazione della sospensione feriale dei termini.
- Il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma contro di esso possono essere dedotti solo vizi propri del preavviso quando gli atti impositivi presupposti siano divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini.
- La mancata notificazione del verbale di contestazione costituisce un vizio dell’ordinanza-ingiunzione o dell’atto impositivo presupposto e deve essere fatto valere con l’opposizione tempestiva a tale atto; se l’atto presupposto è stato regolarmente notificato e non impugnato, il vizio non è più deducibile in successive impugnazioni degli atti consequenziali.
- La definitività dell’atto impositivo preclude la possibilità di far valere in qualsiasi sede i vizi ad esso inerenti, sia nel giudizio di cognizione sul preavviso di fermo sia nell’eventuale opposizione all’esecuzione.
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