Cassazione Civile, Ordinanza n. 28915/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di un immobile sito in Roma e occupato arbitrariamente da più persone, aveva chiesto alla Prefettura e a Roma Capitale di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, per lo sgombero dell'immobile e per la tutela di eventuali occupanti in condizioni di fragilità, lamentando il silenzio/inadempimento delle amministrazioni rispetto alla diffida fondata sugli artt. 11 del D.L. 14/2017, 31-ter del D.L. 113/2018 e 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000. Il TAR aveva accolto il ricorso e ordinato l'adozione dei provvedimenti richiesti; il Consiglio di Stato, su appelli delle amministrazioni, aveva invece riformato integralmente la decisione e respinto il ricorso originario, condannando la società alle spese dei due gradi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione ex artt. 362 c.p.c., 110 D.Lgs. 104/2010 e 111 Cost., affidandolo a un unico motivo. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di mandato ad hoc e accettato dalle controparti, con adesione anche alla regolazione delle spese compensate.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente sottoscritta e accettata dai difensori delle amministrazioni controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del processo. In ragione dell'adesione delle controparti alla rinuncia con spese compensate, non è stata pronunciata condanna alle spese. Poiché il testo fornito si interrompe subito dopo l'espressione "non deve pronunciarsi condanna alle sp", l'esito è ricavabile con certezza come estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia.
Norme richiamate
Indicato come base del ricorso per cassazione avverso decisione del Consiglio di Stato nei casi consentiti dall'ordinamento.
Richiamato quale ulteriore fondamento processuale del ricorso per cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del ricorso per cassazione avverso decisioni del giudice amministrativo.
Richiamati dalla parte istante a fondamento della diffida alle amministrazioni per l'adozione di misure volte allo sgombero e alla tutela della sicurezza pubblica e privata.
Richiamato dalla parte istante a fondamento della richiesta di intervento amministrativo in relazione all'occupazione dell'immobile.
artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000
Richiamati dalla parte istante quale base dei poteri contingibili e urgenti invocati nei confronti delle amministrazioni.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dal difensore munito di mandato ad hoc e portata a conoscenza delle controparti, estingue il processo quando sia accettata dalle parti resistenti.
- L'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, specie se accompagnata dall'accordo sulle spese compensate, impedisce la pronuncia di una condanna alle spese in favore delle parti resistenti.
- Nei ricorsi avverso sentenze del Consiglio di Stato proposti ai sensi dell'art. 111 Cost. e delle norme processuali richiamate, la sopravvenuta rinuncia assorbe ogni esame del motivo di ricorso e determina la definizione in rito del giudizio.
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