DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali per la sicurezza integrata e urbana. Prevede patti con i prefetti, videosorveglianza, limiti a esercizi pubblici e aree sensibili, divieti di accesso e misure contro occupazioni abusive e spaccio. Molte misure sono temporalmente circoscritte o legate a specifiche procedure e decreti attuativi.
Sicurezza integrata e sicurezza urbana, patti con prefetti e misure contro degrado e illegalità
Sicurezza integrata e sicurezza urbana
Il provvedimento introduce un sistema di coordinamento tra Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali per rafforzare la sicurezza integrata e la sicurezza urbana, con particolare attenzione a vivibilità, decoro, prevenzione della criminalità e riqualificazione dei territori. Le misure operano nel rispetto delle competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Sicurezza integrata: definizione e strumenti generali
La sicurezza integrata è definita come l’insieme degli interventi assicurati dai diversi livelli istituzionali e da altri soggetti pubblici, finalizzati a un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali. Vi rientrano anche gli interventi di riqualificazione urbana e sicurezza nelle periferie finanziati con il fondo richiamato dalla legge di bilancio 2017.
Le linee generali delle politiche pubbliche sono adottate con accordo in Conferenza Unificata, su proposta del وزيرo dell’interno, e mirano soprattutto a:
- scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia;
- interconnessione delle sale operative e uso condiviso di sistemi tecnologici di sicurezza;
- aggiornamento professionale integrato degli operatori.
Le Regioni e le Province autonome possono concludere accordi specifici con lo Stato, sostenere iniziative e progetti territoriali e anche prevedere misure di sostegno finanziario ai comuni più colpiti da criminalità diffusa. È inoltre previsto il monitoraggio dell’attuazione degli accordi.
Sicurezza urbana e patti con i prefetti
La sicurezza urbana è qualificata come bene pubblico legato alla vivibilità e al decoro delle città, perseguibile anche tramite riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree degradate, prevenzione della criminalità e promozione della legalità e della coesione sociale.
Gli interventi concreti sono individuati tramite patti sottoscritti tra prefetto e sindaco, nel rispetto di linee guida adottate in Conferenza Stato-città e autonomie locali. I patti possono riguardare anche le aree rurali confinanti con il territorio urbano e perseguono prioritariamente:
- prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria, anche con videosorveglianza e reti di volontari;
- promozione della legalità, con misure contro occupazioni arbitrarie, smercio di beni contraffatti e altri fenomeni di turbativa dell’uso degli spazi pubblici;
- tutela del decoro urbano, con particolare attenzione ad aree con scuole, università, musei, siti archeologici, complessi monumentali, luoghi della cultura, aree turistiche o verdi;
- inclusione, protezione e solidarietà sociale, anche tramite collaborazioni con enti e associazioni del privato sociale.
I patti possono tenere conto di osservazioni di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.
Videosorveglianza e finanziamenti
Per l’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni è prevista un’autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019, con successivo incremento per il 2019 disposto da normativa successiva. Le modalità di presentazione delle richieste e i criteri di riparto delle risorse sono demandati a decreto ministeriale entro 90 giorni dalla legge di conversione.
Comitato metropolitano
Per le città metropolitane è istituito un comitato metropolitano, copresieduto da prefetto e sindaco metropolitano, con partecipazione del sindaco del capoluogo e dei sindaci dei comuni interessati. Possono essere invitati anche soggetti pubblici o privati del territorio. La partecipazione è gratuita.
Strumenti ulteriori: accordi, progetti privati e assunzioni
Nell’ambito di accordi e patti possono essere individuati obiettivi per incrementare il controllo del territorio e valorizzarlo. Possono concorrere anche enti pubblici e soggetti privati, con finalità pubblica dell’intervento.
Sono previsti anche progetti proposti da gestori di edilizia residenziale, amministratori di condominio, imprese, associazioni di categoria, consorzi o comitati, per sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati con analisi video e invio di allarmi alle forze di polizia o a istituti di vigilanza privata convenzionati. Dal 2018 i comuni possono deliberare detrazioni IMU o TASI a favore di chi sostiene quote di investimento, manutenzione e gestione di tali sistemi.
Per gli anni 2017 e 2018 i comuni che abbiano rispettato il pareggio di bilancio possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale entro limiti di spesa collegati alle cessazioni dell’anno precedente, con esclusione di tali cessazioni dal calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.
Misure economiche e benefici per la polizia locale
Al personale della polizia locale si applicano l’equo indennizzo e il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, con copertura finanziaria a carico di un apposito fondo e disciplina attuativa demandata a decreto ministeriale. Gli accertamenti seguono il regolamento sulle infermità da causa di servizio e operano con risorse disponibili a legislazione vigente.
Poteri del sindaco su decoro, orari e regolamenti locali
Il sindaco può adottare ordinanze urgenti per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, anche intervenendo sugli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
In determinate aree della città interessate da rilevante afflusso di persone, per non più di 30 giorni, il sindaco può imporre con ordinanza non contingibile e urgente limitazioni agli orari di vendita e somministrazione di alcolici. I comuni possono inoltre adottare regolamenti nelle materie relative a degrado, decoro e tutela della tranquillità dei residenti.
Misure di tutela del decoro in aree sensibili
Il provvedimento introduce sanzioni e ordini di allontanamento per condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione di infrastrutture e aree sensibili, comprese quelle ferroviarie, aeroportuali, marittime e del trasporto pubblico locale. La sanzione amministrativa va da 100 a 300 euro, con ordine contestuale di allontanamento.
L’allontanamento si applica anche a chi commette in tali aree condotte già punite da specifiche norme su ubriachezza, commercio abusivo, violazioni del codice della strada o smercio di bevande alcoliche, nonché a chi tenga comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti con concreto pericolo per la sicurezza.
I regolamenti di polizia urbana possono individuare ulteriori aree urbane sensibili, come presidi sanitari, scuole, università, musei, siti archeologici, luoghi della cultura, aree turistiche, fiere, mercati, spettacoli pubblici e verde pubblico.
Il prefetto può inoltre individuare zone urbane caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o illegalità, per periodi fino a 6 mesi, rinnovabili entro il limite massimo di 18 mesi, con provvedimenti motivati e sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In tali zone opera un regime rafforzato di allontanamento per soggetti con pregresse denunce o condanne per determinati delitti.
Divieto di accesso e ordini di allontanamento
L’ordine di allontanamento è disposto per iscritto dall’organo accertatore, produce effetti per 48 ore e la sua violazione comporta una sanzione pari al doppio di quella base. Copia del provvedimento è trasmessa al questore e, se necessario, ai servizi socio-sanitari.
Il questore può disporre il divieto di accesso a una o più aree per un periodo fino a 12 mesi, anche nei confronti di soggetti denunciati o condannati negli ultimi cinque anni per determinati reati contro la persona o il patrimonio. In caso di condanna definitiva o confermata in appello negli ultimi cinque anni, la durata del divieto può arrivare da 12 mesi a 2 anni. Sono previste anche specifiche forme aggravate di divieto e sanzione per i casi legati alle zone urbane individuate dal prefetto.
Per alcuni reati commessi in occasione di manifestazioni pubbliche, il questore può disporre divieti di accesso o stazionamento in luoghi specifici, anche con limiti orari. I divieti possono riguardare anche minori ultradiciottenni maggiori di 14 anni, con comunicazione ai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale.
Le violazioni dei divieti sono punite con arresto e, in taluni casi, con sanzioni più severe. Sono previste inoltre misure di cooperazione informativa e accesso alle banche dati tra forze di polizia e polizia municipale, da definire con criteri ministeriali.
Occupazioni arbitrarie di immobili
Il prefetto emana direttive per prevenire le occupazioni arbitrarie di immobili, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Quando è richiesto l’intervento della forza pubblica per un rilascio e può derivarne turbativa dell’ordine pubblico, l’autorità che procede deve avvisare il prefetto.
Il prefetto convoca il comitato per definire le direttive sul concorso delle forze pubbliche e comunica tempestivamente all’autorità giudiziaria l’esecuzione del rilascio.
È prevista una cabina di regia, istituita dal prefetto, per tutelare i soggetti fragili che non riescono a reperire una sistemazione alternativa; essa opera entro 90 giorni e non dà diritto ad alcun compenso. Alla scadenza, il prefetto riferisce all’autorità giudiziaria, che può disporre il differimento dell’esecuzione.
Al proprietario o titolare di altro diritto reale è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, con criteri equitativi. L’indennità decorre dalla scadenza dei 90 giorni ed è esclusa se l’avente diritto ha causato o concorso a causare l’occupazione con dolo o colpa grave. È previsto ricorso al tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione.
Il differimento dell’esecuzione non può superare un anno. È istituito un fondo presso il Ministero dell’interno per coprire l’indennità.
Pubblici esercizi e misure contro spaccio, disordini e abusivismo
In caso di reiterata inosservanza di ordinanze in materia di orari e somministrazione, il questore può sospendere l’attività del pubblico esercizio fino a 15 giorni.
Sono inoltre rafforzate le misure contro lo spaccio di stupefacenti in o presso locali pubblici e pubblici esercizi. Nei confronti di persone denunciate o condannate negli ultimi tre anni per tali reati, il questore può disporre il divieto di accesso o di stazionamento. Il divieto può durare da un anno a cinque anni e può essere accompagnato, nei casi più gravi, da obblighi di presentazione, rientro domiciliare, divieto di allontanarsi dal comune o comparizione presso uffici di polizia in orari scolastici.
Misure analoghe sono previste per la prevenzione di disordini in esercizi pubblici e locali di trattenimento, con divieti di accesso anche provinciali, durata da uno a tre anni, prescrizioni di presentazione periodica e sanzioni penali per la violazione.
Altre disposizioni di contrasto al degrado
È introdotta la possibilità per il giudice, in caso di condanna per imbrattamento o deturpamento, di ordinare il ripristino e la ripulitura dei luoghi, il rimborso delle spese o, se non vi è opposizione, attività non retribuita a favore della collettività entro il limite della pena sospesa.
Per i parcheggiatori abusivi è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 3.500 euro, aumentata in caso di minori impiegati o reiterazione, con confisca delle somme percepite.
Entrata in vigore e copertura finanziaria
Il decreto è dichiarato a neutralità finanziaria, con copertura tramite risorse già disponibili a legislazione vigente. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 21 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legge · 17 feb 2017DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13
- Decreto legge · 9 feb 2017DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8
- Decreto legge · 17 mar 2017DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25
- Decreto legge · 27 mar 2017DECRETO-LEGGE 27 marzo 2017, n. 36
- Decreto legge · 30 dic 2016DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244
- Decreto legge · 29 dic 2016DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2016, n. 243
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →