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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24322/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Una società cooperativa aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento, il ruolo e un atto presupposto, deducendo plurimi vizi: omessa comunicazione dell’esito della liquidazione, difetto di motivazione del ruolo e della cartella, mancata notificazione dell’atto presupposto, nullità o inesistenza della notificazione, decadenza dell’agente della riscossione e insussistenza del credito. Rigettato il ricorso in primo grado e confermata la decisione in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il primo e il secondo motivo denunciavano, sotto il profilo dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o insufficiente, assumendo che la CTR non avesse dato adeguata risposta alle censure su motivazione della cartella, litisconsorzio con l’ente impositore, comunicazioni del controllo automatizzato, costituzione dell’agente della riscossione e validità della procura; il terzo motivo lamentava la mancata rilevazione d’ufficio dell’irregolare costituzione dell’agente per asserita mancanza di procura e di ius postulandi; il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la mancata chiamata in causa dell’ente impositore avrebbe impedito la prova della formazione del ruolo, del titolo esecutivo e della rituale notificazione degli atti prodromici, con conseguente invalidità derivata della cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi, secondo e quarto motivi e inammissibile, comunque infondato, il terzo. Ha escluso che la sentenza regionale fosse affetta da motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva comunque individuato e deciso, in modo intellegibile, i nuclei essenziali della controversia: sufficienza motivazionale della cartella, insussistenza di litisconsorzio necessario con l’ente impositore, decadenza dell’agente, irrilevanza di motivi nuovi introdotti con memoria. Ha inoltre affermato che l’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 non impone un litisconsorzio necessario, ma solo un onere di chiamata dell’ente creditore in capo all’agente della riscossione, con effetti interni alla relazione tra questi ultimi, e che la mancata partecipazione dell’ente non comporta automaticamente nullità del giudizio né caducazione della cartella. Quanto alla contestazione sulla procura e sullo ius postulandi, la Corte ha osservato che la questione era stata prospettata tardivamente, per la prima volta in memoria illustrativa, e che comunque l’eventuale irregolarità della costituzione della parte resistente non vale a fondare l’accoglimento del ricorso della contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese di legittimità sono state dichiarate irripetibili; è stato dato atto dell’obbligo, se dovuto, del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente o la nullità della sentenza è denunciabile come error in procedendo solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, non quando sia semplicemente sintetica o non condivisa.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a rendere percepibile il percorso logico-giuridico della decisione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo se la motivazione non consente di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, cioè consentire il controllo sull’iter logico seguito dal giudice.

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

    L’omessa sottoscrizione del ruolo non è assistita da una sanzione espressa; opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana.

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    Nelle liti contro l’agente della riscossione che non riguardino solo la regolarità degli atti esecutivi, l’agente ha l’onere, non l’obbligo, di chiamare in causa l’ente creditore; la mancata chiamata non determina litisconsorzio necessario.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della regola sull’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia presuppone che la domanda, eccezione o censura sia stata ritualmente introdotta; non sussiste per questioni prospettate tardivamente con mere memorie illustrative.

  • art. 101 c.p.c.

    Il richiamo è ritenuto non pertinente perché la doglianza non attiene alla violazione del contraddittorio nella formazione del processo, ma alla regolarità della costituzione della parte.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato solo perché il giudice non trae dalla pretesa irregolarità della costituzione della controparte la conseguenza auspicata dalla parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione è soltanto apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e il percorso logico seguito dal giudice; non basta la mera sinteticità né la non condivisione della parte.
  • Nel processo tributario l’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 non introduce un litisconsorzio necessario con l’ente creditore: la chiamata dell’ente è un onere dell’agente della riscossione, rilevante soprattutto nei rapporti interni tra agente ed ente.
  • La mancata chiamata in causa dell’ente impositore non determina automaticamente la nullità del giudizio né comporta, di per sé, l’annullamento della cartella o la prova negativa dell’insussistenza del credito.
  • Le memorie illustrative non possono introdurre nuovi motivi di impugnazione: possono solo chiarire e sviluppare censure già ritualmente proposte con l’atto introduttivo o con l’appello.
  • La contestazione del potere rappresentativo o dello ius postulandi della parte resistente deve essere specifica e tempestiva; se proposta soltanto in un momento successivo e con formulazione generica, è tardiva e non può fondare un vizio di omessa pronuncia.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice distribuisca erroneamente l’onere della prova tra le parti, non quando ci si limiti a contestare l’apprezzamento delle prove o la sufficienza della documentazione prodotta.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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