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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12661/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'amministrazione recuperava IVA per gli anni 2009, 2010 e 2011, ritenendo oggettivamente inesistenti alcune operazioni: emissione di fatture verso altra società per creare artificiosamente un credito da opporre in relazione al trasferimento di diritti e beni; stipulazione di un contratto di affitto d'azienda che, secondo l'Ufficio, dissimulava in realtà un trasferimento d'azienda senza effettivo pagamento di canoni; deduzione dal reddito delle fatture emesse. La CTP rigettava i ricorsi e la CTR confermava. In cassazione la contribuente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione di norme civilistiche e tributarie sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dal giudice di merito; con il secondo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avrebbe adeguatamente considerato il riscontro probatorio rispetto alla tesi secondo cui le cessioni di contratti di leasing avrebbero già svuotato la società e reso prive di contenuto le fatture di cessione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto già compiuti dai giudici di merito, che avevano motivato richiamando elementi probatori specifici. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile sia perché la questione della fittizietà delle operazioni e dell'effettivo trasferimento d'azienda risultava già accertata in modo conforme nei due gradi di merito, rendendo non deducibile il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sia perché il motivo non indicava un vero fatto storico trascurato, ma chiedeva ancora una revisione del giudizio probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2689 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte rileva l'erronea indicazione della disposizione e comunque l'inammissibilità del motivo perché diretto a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Norma invocata nel primo motivo; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile in quanto volta a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Norma invocata nel primo motivo; la Corte non esamina il merito della dedotta violazione, ritenendo la censura inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la questione è stata già oggetto di accertamento conforme nei due gradi di merito o quando la censura mira solo a rimettere in discussione la valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la declaratoria dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammesso trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di merito.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento di prova allegato dalle parti, essendo sufficiente che richiami gli elementi sui quali fonda la decisione e che esprima il proprio ragionamento sui fatti ritenuti dimostrati.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la questione di fatto risulta già esaminata e decisa in modo conforme nei gradi di merito, né quando la doglianza si risolve nella contestazione dell'apprezzamento delle prove.
  • L'accertamento della fittizietà delle operazioni e dell'effettività di un trasferimento d'azienda, se sorretto da motivazione dei giudici di merito, non può essere rivisto in cassazione sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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