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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39983/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi dopo p.v.c. della Guardia di Finanza nei confronti di una società di persone e dei soci. L'Ufficio aveva contestato maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva per più annualità, sulla base di movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate su conti intestati alla società, ai soci e a familiari dei soci, nonché il conseguente maggior reddito di partecipazione in capo ai soci ai fini Irpef. La CTR aveva accolto gli appelli dei contribuenti ritenendo superata la presunzione legale di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, valorizzando, da un lato, la registrazione in contabilità delle operazioni relative a un conto "anticipi salvo buon fine" e, dall'altro, la natura familiare o personale di molte movimentazioni sui conti intestati a soci e congiunti, oltre alle dimensioni artigiane dell'impresa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto assolto l'onere probatorio senza una prova analitica delle singole movimentazioni; e omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe affermato apoditticamente che tutte le operazioni erano giustificate senza verificare che solo una parte trovava riscontro nella contabilità. I contribuenti hanno resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha respinto tali eccezioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato alla medesima commissione in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto che la CTR non si fosse attenuta ai principi in tema di presunzione bancaria e di prova contraria: il contribuente deve offrire una prova analitica, riferita a ciascuna movimentazione, e il giudice di merito non può limitarsi a valutazioni generiche o cumulative. Quanto ai conti intestati a soci e familiari, la Corte ha ribadito che, nelle società a ristretta base familiare, le movimentazioni possono essere riferite alla società sulla base di presunzioni, salva prova contraria specifica, e che non è sufficiente escludere la riferibilità solo perché il legale rappresentante non operava su quei conti o perché le operazioni appaiono in parte di importo modesto o familiare. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare analiticamente le singole operazioni contestate.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere poste a base dell'accertamento come presunzione legale relativa; per vincerla il contribuente deve fornire prova contraria analitica, riferita a ciascuna operazione.

  • art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA l'Ufficio può utilizzare i dati dei conti correnti bancari; le movimentazioni si presumono riferibili a operazioni imponibili salvo prova contraria specifica del contribuente.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    Il maggior reddito accertato in capo alla società si riflette sul reddito di partecipazione dei soci secondo le regole proprie delle società di persone.

  • art. 2697 c.c.

    La prova contraria alla presunzione legale grava sul contribuente, che deve dimostrare l'estraneità di ogni singola movimentazione a operazioni imponibili.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate nel ragionamento probatorio, ma devono poggiare su fatti noti specifici e non su deduzioni generiche.

  • art. 2729 c.c.

    Quando la prova contraria è costruita per presunzioni, il giudice deve individuare analiticamente gli indizi e il loro collegamento con i movimenti contestati, evitando motivazioni apodittiche o cumulative.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso denuncia la violazione di norme di diritto e dei criteri sull'onere della prova e sulle presunzioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo relativo al mancato scrutinio analitico di tutte le movimentazioni bancarie.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio con il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta secondo il procedimento camerale introdotto per la definizione accelerata del ricorso per cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché il ricorso conteneva specifici riferimenti agli atti e documenti rilevanti.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fondato su indagini bancarie, la presunzione legale relativa opera a favore dell'Erario: il contribuente non può contrastarla con affermazioni generiche, ma deve offrire una prova analitica della riferibilità o dell'estraneità di ogni singola movimentazione a operazioni imponibili.
  • La prova contraria alle risultanze dei conti correnti può essere anche presuntiva, ma il giudice di merito deve esplicitare i fatti noti, il loro valore indiziario e il nesso con ciascun movimento contestato; non sono sufficienti motivazioni apodittiche, sommarie o cumulative.
  • In presenza di società a ristretta base familiare, le movimentazioni sui conti intestati ai soci o ai familiari possono essere riferite alla società sulla base di elementi sintomatici di contiguità, salvo che il contribuente dimostri in modo specifico la diversa origine delle somme.
  • La mera circostanza che il titolare formale del conto non abbia operato sui movimenti, o che alcune operazioni appaiano di modesto importo o con causale familiare, non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione se non accompagnata da una giustificazione analitica delle singole operazioni contestate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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