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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12560/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di alcuni soci di una società, di avvisi di accertamento per IRPEF 2004 e addizionali, fondati su presunti redditi occultati e transitati su un conto corrente presso una banca sammarinese, formalmente intestato a una fiduciaria ma ritenuto riconducibile a un soggetto terzo che aveva dichiarato la provenienza delle somme da vendite effettuate da due società. La CTR aveva annullato gli avvisi per due ragioni: da un lato, per ritenuta decadenza del potere accertativo, assumendo che il raddoppio dei termini richiedesse la tempestiva presentazione della denuncia penale; dall’altro, per ritenuta insussistenza della sottrazione delle somme al ciclo aziendale delle società, sul presupposto che esse fossero state utilizzate per pagare i fornitori. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, nella disciplina applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini dipendeva solo dall’astratta sussistenza dell’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., e non dalla data di effettiva presentazione della denuncia; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, censurando la seconda ratio decidendi della CTR, ritenuta non intelligibile quanto al percorso logico e alle risultanze istruttorie richiamate.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, per gli avvisi di accertamento già notificati anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina transitoria, continua ad applicarsi il regime previgente del raddoppio dei termini, nel quale rileva l’astratta ricorrenza dei presupposti per l’obbligo di denuncia penale e non la tempestività della denuncia stessa. Ha inoltre rilevato che la motivazione della CTR sulla pretesa mancata sottrazione delle somme al ciclo aziendale era meramente apparente, perché non consentiva di ricostruire l’iter logico seguito, limitandosi a un’affermazione generica e non sorretta da effettivo esame delle indagini richiamate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Nel regime previgente, il raddoppio dei termini di accertamento dipendeva dall’astratta sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale, non dalla data di effettiva presentazione della denuncia.

  • art. 331 c.p.p.

    La denuncia penale deve essere valutata in relazione ai meri presupposti oggettivi che fanno sorgere l’obbligo di segnalazione da parte del pubblico ufficiale, senza indagini sull’elemento soggettivo o su cause di esclusione non richieste.

  • d.lgs. n. 128/2015, art. 2, comma 3

    La disciplina transitoria fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto, mantenendo applicabile il previgente regime del raddoppio dei termini.

  • L. n. 208/2015, art. 1, comma 132

    Per i periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2016, il raddoppio dei termini opera solo se la denuncia penale è stata trasmessa entro il termine ordinario; la nuova disciplina non ha efficacia retroattiva per gli avvisi non ancora notificati.

  • art. 57, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come disciplina parallela in materia IVA del raddoppio dei termini di accertamento.

Massime di principio

  • Per gli avvisi di accertamento notificati prima dell’entrata in vigore della disciplina transitoria del 2015, il raddoppio dei termini resta governato dalla normativa previgente, con irrilevanza della data di presentazione della denuncia penale.
  • Ai fini del raddoppio dei termini, non occorre verificare la concreta tempestività della denuncia, ma soltanto se esistano in astratto i presupposti che impongono al pubblico ufficiale l’obbligo di denunciare il fatto all’autorità penale.
  • La disciplina transitoria del 2015 distingue tra avvisi già notificati e avvisi non ancora notificati, assoggettando i primi al regime previgente e i secondi alla nuova regola che limita il raddoppio ai casi di denuncia tempestiva.
  • La motivazione è apparente e quindi nulla quando contiene solo formule assertive o richiami generici alle risultanze istruttorie, senza rendere percepibile il ragionamento decisorio seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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