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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36759/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento catastale con cui l'amministrazione aveva disposto d'ufficio la revisione parziale del classamento di unità immobiliari site in Roma, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. 311/2004, in relazione allo scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale della microzona. La CTR aveva accolto l'appello dell'ufficio ritenendo sufficiente la motivazione degli avvisi, valorizzando il miglioramento del contesto urbano e la presenza nella zona di ambasciate, immobili di prestigio e siti archeologici. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 336, L. 311/2004, per insufficienza della motivazione degli avvisi, poiché non indicavano le concrete caratteristiche edilizie e posizionali degli immobili e gli atti richiamati non erano allegati o conosciuti; 2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, per mancata valutazione delle modalità di rilevazione dei valori medi; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice omesso di considerare l'assenza di sopralluogo preventivo; 4) violazione dell'art. 111 Cost., riproponendo i medesimi profili di difetto di motivazione e di sopralluogo; 5) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 112 c.p.c. in relazione alla pretesa contraddittorietà con una precedente decisione della CTP che aveva dichiarato cessata la materia del contendere dopo l'annullamento della variazione catastale di uno degli immobili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che, nel classamento d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, l'avviso deve contenere una motivazione rigorosa e specifica, idonea a far comprendere ex ante le concrete ragioni della revisione: non basta il mero richiamo allo scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona, né formule generiche sulla riqualificazione urbana. Occorre indicare gli elementi fattuali concreti che hanno inciso sulla singola unità immobiliare, con riferimento ai parametri estimativi previsti dall'art. 8 del d.P.R. 138/1998. La sentenza della CTR è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando gli atti impugnati. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 311/2004

    La revisione del classamento per microzone è legittima solo se l'avviso è sorretto da una motivazione specifica sui presupposti fattuali che giustificano il diverso classamento della singola unità immobiliare.

  • art. 1, comma 336, L. 311/2004

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che la fattispecie concreta riguarda il comma 335 e che la motivazione deve distinguere i presupposti del riclassamento d'ufficio da quelli relativi a immobili non dichiarati o variazioni edilizie non denunciate.

  • art. 7, L. 212/2000

    Il coefficiente motivazionale degli atti impositivi deve consentire al contribuente di conoscere le ragioni concrete della pretesa; la motivazione non può essere integrata ex post nel giudizio.

  • art. 3, L. 241/1990

    Richiamato come parametro generale di motivazione degli atti amministrativi, applicabile anche al classamento catastale d'ufficio.

  • art. 8, d.P.R. 138/1998

    Gli elementi da considerare comprendono qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare; tali dati devono emergere dalla motivazione dell'avviso.

  • art. 2697 c.c.

    Dedotto dal ricorrente, ma assorbito; la Corte non fonda la decisione sul riparto dell'onere probatorio, bensì sul difetto di motivazione dell'atto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro di giusto processo e motivazione, ma la censura viene assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è assorbito.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente.

Massime di principio

  • Nel classamento d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione dell'avviso deve essere rigorosa e specifica: non basta il solo dato dello scostamento tra valori medi catastali e di mercato della microzona.
  • L'atto di riclassamento deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, tra quelli rilevanti ai fini estimativi, con riferimento sia al contesto posizionale sia alle caratteristiche edilizie del bene.
  • La legittimità della revisione catastale diffusa non può essere affermata in via presuntiva né sanata dalla possibilità del contribuente di difendersi in giudizio: la motivazione deve essere sufficiente già al momento dell'adozione dell'atto.
  • La motivazione dell'avviso di riclassamento non può essere integrata successivamente dall'amministrazione nel giudizio di impugnazione.
  • Quando la motivazione si limita a formule generiche sulla riqualificazione urbana o sul pregio della zona, senza spiegare l'incidenza concreta sul singolo immobile, l'atto è illegittimo per difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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