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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11651/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva proposto ricorso avverso un estratto di ruolo recante l’indicazione di una cartella di pagamento che assumeva mai notificata. La CTP aveva rigettato il ricorso; in appello il contribuente deduceva, in sintesi, la violazione delle norme sulla prova documentale e sulla notificazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito efficacia alla copia fotostatica dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa e avesse richiesto indebitamente una querela di falso pur in presenza di mere copie, oltre a ritenere non necessaria l’esibizione della cartella con relata di notifica. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: nullità della sentenza per carenza di motivazione sul disconoscimento della conformità all’originale; violazione degli artt. 2712-2719 c.c., dell’art. 22 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 140 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo; violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 in tema di prova della notificazione della cartella. La Corte, però, ha rilevato d’ufficio che, alla luce della disciplina sopravvenuta sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, il ricorrente non aveva allegato né dimostrato uno specifico interesse qualificato alla diretta impugnazione, con conseguente inammissibilità originaria del ricorso introduttivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile, d’ufficio, l’originario ricorso introduttivo del contribuente contro l’estratto di ruolo e la cartella, ritenendo che, in assenza della prova di uno specifico interesse qualificato previsto dalla norma sopravvenuta, la domanda non fosse proponibile ab initio. Per effetto di ciò ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti per la novità normativa e giurisprudenziale intervenuta.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per carenza di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato per le censure di violazione di legge relative alla prova della notificazione e alla disciplina dell’estratto di ruolo

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per l’omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    evocato in relazione al requisito di motivazione della sentenza tributaria

  • artt. 2712-2719 c.c.

    richiamati per contestare il valore probatorio delle copie fotostatiche e il disconoscimento della conformità

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di produzione documentale nel processo tributario

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il perfezionamento della notificazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come disciplina della notificazione della cartella di pagamento

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"

    la norma limita l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo e della cartella invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio qualificato; incide sull’interesse ad agire e si applica ai processi pendenti

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    norma di conversione che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973

  • l. n. 215/2021

    legge di conversione del d.l. n. 146/2021

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta ab initio

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato, nel riepilogo delle Sezioni Unite, quale mezzo per il deposito di documentazione in cassazione

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    richiamato quale ipotesi di pregiudizio collegata alla partecipazione a procedure di appalto

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale ipotesi di pregiudizio connessa ai controlli sui pagamenti della pubblica amministrazione

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità della norma sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità della norma sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo

  • art. 101 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità della norma sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo

  • art. 104 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità della norma sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo

  • art. 113 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità della norma sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo

  • art. 117 Cost.

    richiamato, con riferimento agli artt. 6 CEDU e 1 Prot. add. n. 1 CEDU, nel vaglio di costituzionalità

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel vaglio di costituzionalità

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato nel vaglio di costituzionalità

  • art. 18 l. n. 111/2023

    richiamato come delega per la riforma fiscale e la revisione del sistema nazionale della riscossione

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio qualificato riconducibile alle ipotesi tipizzate dalla legge.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata si applica anche ai giudizi pendenti, perché incide sulla condizione dell’azione e sull’interesse ad agire fino al momento della decisione.
  • Quando manca la prova dello specifico interesse ad agire richiesto dalla norma sopravvenuta, il ricorso introduttivo è inammissibile ab origine e la sentenza che abbia deciso il merito va cassata senza rinvio.
  • Nel processo tributario, le contestazioni sulla conformità delle copie documentali devono essere specifiche e circostanziate; tuttavia, nel caso deciso, tale tema è rimasto assorbito dalla sopravvenuta inammissibilità dell’azione.
  • La sopravvenienza normativa che restringe l’accesso alla tutela immediata può determinare la cassazione senza rinvio quando la controversia non poteva essere proposta fin dall’origine.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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