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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13780/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Un contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento notificata nel 2018, con la quale gli veniva richiesto il pagamento di numerose cartelle relative a contributi forensi, IRPEF, IVA e tributi locali riferiti ad anni molto risalenti. Nel giudizio di merito aveva anche chiesto, per alcune cartelle, l’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata. La Commissione tributaria regionale ha disposto la sospensione per le cartelle oggetto di definizione agevolata, preso atto dei versamenti delle prime sette rate, dichiarando la cessazione della materia del contendere per le cartelle incluse nello stralcio e rigettando il resto dell’appello. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e per relationem, ritenuta priva di autonoma disamina; 2) travisamento della prova e violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che le intimazioni del 2016, non impugnate, avessero interrotto la prescrizione; 3) violazione delle norme sulla prescrizione sostenendo che, decorsi oltre dieci anni dalle cartelle alle intimazioni del 2016, il credito si fosse prescritto e che l’iscrizione a ruolo sia atto interno non idoneo a interrompere la prescrizione, con applicazione dell’art. 2953 c.c. solo in presenza di giudicato; 4) ulteriore violazione delle norme sulla prescrizione, lamentando che la CTR non avesse verificato cartella per cartella il termine applicabile e che, per alcuni tributi, potesse valere un termine breve, oltre a contestare l’efficacia dell’intimazione del 2016 per decorso del termine di 180 giorni senza esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità per doppia conforme, ritenendo che le censure non fossero ictu oculi inammissibili. Nel merito ha affermato che la motivazione della sentenza d’appello, pur concisa e in parte per relationem, non era meramente apparente perché esponeva le ragioni della decisione e consentiva di comprendere il percorso argomentativo, soddisfacendo il minimo costituzionale. Quanto ai motivi sulla prescrizione, ha ritenuto che le intimazioni di pagamento del 2016, non impugnate nei termini, avessero prodotto effetti preclusivi e interruttivi tali da cristallizzare la pretesa e impedire di far valere, nel giudizio contro l’intimazione del 2018, la prescrizione maturata anteriormente. Ha inoltre ricordato che i crediti erariali per IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI seguono il termine ordinario decennale, mentre i tributi locali possono sottostare al quinquennio solo in presenza dei relativi presupposti, che nel caso concreto non erano stati specificamente dimostrati. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso la violazione perché la motivazione, pur sintetica, era sufficiente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato omissione di pronuncia

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo a sostegno della doglianza sulla motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della sentenza e travisamento della prova

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per le censure di violazione e falsa applicazione delle norme sulla prescrizione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per ricordare che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    utilizzato come parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    l’intimazione di pagamento è equiparata all’avviso di mora ed è atto suscettibile di impugnazione

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    l’intimazione di pagamento rientra tra gli atti impugnabili nel processo tributario

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 4 l. n. 136 del 2018

    richiamato in relazione alla cessazione della materia del contendere per le cartelle incluse nello stralcio

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel terzo e quarto motivo in tema di decorrenza della prescrizione

  • art. 2936 c.c.

    richiamato nel terzo e quarto motivo in tema di prescrizione

  • art. 2937 c.c.

    richiamato nel terzo e quarto motivo in tema di rinuncia alla prescrizione

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per sostenere che la prescrizione si interrompe con atto recettizio; la Corte ha valorizzato l’effetto interruttivo dell’intimazione non impugnata

  • art. 2944 c.c.

    richiamato nel terzo e quarto motivo in tema di interruzione della prescrizione

  • art. 2953 c.c.

    richiamato per sostenere che il termine decennale ex giudicato opera solo in presenza di titolo giudiziale definitivo

  • art. 2946 c.c.

    richiamato come termine ordinario decennale applicabile ai crediti erariali in assenza di termine speciale più breve

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche; la Corte ha distinto i tributi locali periodici dai tributi erariali autonomi e unitari

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    richiamato per i tributi locali soggetti a prescrizione quinquennale quando abbiano natura periodica

  • art. 2938 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l’effetto preclusivo derivante dalla mancata impugnazione dell’intimazione precedente

  • art. 2948 c.c.

    richiamato implicitamente per il termine breve dei tributi locali

  • art. 50, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’inefficacia dell’intimazione del 2016 per mancata esecuzione entro 180 giorni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel ragionamento del ricorrente sulla pretesa fiscale giusta, ma non inciso nella decisione

  • art. 615 c.p.c.

    citato dal ricorrente in via ipotetica come possibile sede di opposizione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di completezza della motivazione.
  • La motivazione per relationem è legittima quando il giudice d’appello dimostri, anche sinteticamente, di avere esaminato criticamente le ragioni della decisione di primo grado alla luce dei motivi di gravame.
  • Nel processo tributario l’intimazione di pagamento è un atto impugnabile; se non viene impugnata nel termine di legge, consolida la pretesa e preclude di far valere, nel successivo giudizio contro un nuovo atto, questioni che dovevano essere dedotte contro l’atto ormai definitivo.
  • La prescrizione dei crediti erariali relativi a IRPEF, IVA e tributi analoghi segue, in mancanza di un termine speciale più breve, il termine ordinario decennale; il termine quinquennale di cui all’art. 2948 c.c. opera solo per prestazioni aventi effettiva natura periodica, come può avvenire per alcuni tributi locali.
  • In presenza di atti interruttivi non tempestivamente contestati, il contribuente non può utilizzare il ricorso avverso il successivo atto della riscossione per rimettere in discussione l’efficacia interruttiva di quelli precedenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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