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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29447/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita stipulato nel 1989 avente ad oggetto un appartamento. Il promittente venditore ha agito per ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione dei diritti nascenti dal preliminare, con conseguente rilascio del bene. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha respinto l'impugnazione proposta dagli eredi del promissario acquirente. In cassazione gli eredi hanno dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per mancata interruzione del processo dopo la morte del convenuto in primo grado, dichiarata dal difensore nella comparsa conclusionale telematica; 2) violazione degli artt. 299 e 300 c.p.c., sostenendo che la dichiarazione di uno degli eventi interruttivi in comparsa conclusionale dovesse produrre interruzione; 3) difetto di integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione di altri soggetti che sarebbero stati comproprietari del bene promesso in vendita; 4) erronea declaratoria di prescrizione, perché il termine non poteva decorrere dalla data del preliminare e perché vi sarebbero stati atti interruttivi; 5) erronea esclusione dell'usucapione in capo al promissario acquirente, deducendo che il possesso era stato esercitato uti dominus e che il contratto doveva essere qualificato come compravendita definitiva, oltre a vizi nella valutazione delle prove testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di interesse, poiché la dedotta mancata interruzione del giudizio non era stata correlata a specifiche lesioni delle difese dei ricorrenti. Ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza e in parte infondato, escludendo la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del coniuge del promittente venditore, trattandosi di domanda volta a incidere sul contratto e non direttamente sul diritto dominicale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non trattato dalla sentenza impugnata e non dedotto tempestivamente. Il quinto motivo è stato respinto, confermando che il promissario acquirente immesso anticipatamente nel godimento del bene in forza di un preliminare non acquista possesso utile all'usucapione, difettando l'animus possidendi, salvo prova di interversione del possesso; inoltre, la censura sulla natura definitiva del contratto e sulle prove testimoniali è stata reputata in parte contraddittoria e in parte non specificamente formulata.

Norme richiamate

  • D.L. n. 179 del 2012

    Il deposito degli atti processuali, nella disciplina richiamata, avviene con modalità telematiche; la mancata trasmissione del corrispondente supporto cartaceo nel fascicolo d'ufficio non consente, di per sé, di fondare la cassazione della decisione senza allegazione del concreto pregiudizio.

  • L. n. 221 del 2012

    Norma di conversione del D.L. n. 179 del 2012 richiamata per la disciplina del deposito telematico.

  • art. 347 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla trasmissione del fascicolo d'ufficio in appello e alla gestione degli atti depositati nel processo di primo grado.

  • art. 299 c.p.c.

    Gli eventi interruttivi del processo sono stati richiamati dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di interesse concreto.

  • art. 300 c.p.c.

    È stata invocata per sostenere l'interruzione del processo a seguito della morte della parte, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata allegazione del pregiudizio.

  • art. 353 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la dedotta nullità integrasse un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la nullità denunciata non rientrava tra i casi tassativi di rimessione al primo giudice.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    La nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione; chi la deduce deve specificare il concreto pregiudizio subito, a pena di inammissibilità.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati per contestare la qualificazione del contratto preliminare, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova o non specifica.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina del preliminare e dell'eventuale esecuzione in forma specifica.

  • art. 2934 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di prescrizione dei diritti derivanti dal preliminare.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per contestare il dies a quo della prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato quale termine ordinario di prescrizione fatto valere in relazione ai diritti nascenti dal preliminare.

  • art. 2944 c.c.

    Invocato per sostenere l'interruzione della prescrizione mediante riconoscimento del diritto da parte del promittente venditore.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla considerazione degli atti non depositati o non contestati.

  • art. 1140 c.c.

    Invocato per sostenere la sussistenza del possesso utile all'usucapione.

  • art. 1141 c.c.

    La Corte richiama la necessità di una sopravvenuta interversione del possesso per trasformare la detenzione qualificata in possesso utile ad usucapionem.

  • art. 1144 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul tema della detenzione e del possesso in relazione alla disponibilità del bene.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in relazione al riparto dell'onere della prova sui fatti costitutivi dell'usucapione e dell'interversione del possesso.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla prova documentale e alla sua data certa.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficientemente ampia da superare il minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    A seguito del rigetto del ricorso, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduca la mancata interruzione del processo per morte della parte è inammissibile se non indica in modo specifico quale concreto pregiudizio processuale sia derivato alla parte impugnante.
  • La nullità del processo o della sentenza non determina automaticamente cassazione o rimessione al primo giudice: occorre verificare se la violazione rientri nei casi tassativi previsti dalla legge e, comunque, il vizio deve aver inciso concretamente sul diritto di difesa.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, anche se astrattamente rilevabili d'ufficio.
  • Nel giudizio volto a incidere sulla validità o efficacia di un contratto preliminare avente ad oggetto un bene in comunione legale, il coniuge non stipulante non è litisconsorte necessario se la decisione non incide direttamente e immediatamente sul diritto dominicale.
  • Il promissario acquirente immesso anticipatamente nel godimento del bene in forza di un contratto preliminare non acquista, per ciò solo, il possesso utile all'usucapione, poiché la disponibilità del bene ha natura di detenzione qualificata e non di possesso, salvo prova rigorosa di interversione del possesso.
  • La consegna anticipata del bene e il pagamento anticipato del prezzo non sono elementi sufficienti a trasformare un preliminare in compravendita definitiva, poiché l'effetto traslativo si produce solo con il contratto definitivo, salvo diversa prova specifica del negozio effettivamente concluso.
  • Quando il giudice di merito motiva in modo compiuto e specifico sulle ragioni di inutilizzabilità o irrilevanza delle prove dedotte, non è sufficiente in cassazione una censura generica di omesso esame delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravenditaPossesso
RamiProcesso civileContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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