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Sentenza

Sentenza del 21/03/2024 n. 7677 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava le imposte ipotecarie e catastali applicate al lodo arbitrale che disponeva il trasferimento alla società dei diritti di utilizzazione esclusiva, per cinquant’anni, di posti barca, specchi d’acqua e di un edificio di 380 mq da realizzare nel porto turistico di S. I preliminari erano stati stipulati il 27 luglio 2007 e il definitivo non era stato concluso. L’Agenzia aveva applicato l’imposta di registro in misura fissa e le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale; la società aveva impugnato queste ultime, sostenendo che porto, posti barca e specchi d’acqua non esistevano materialmente e non erano individuabili. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della CTP di Catania e la conferma della CTR della Sicilia, l’Agenzia ha contestato in Cassazione l’esclusione della tassazione, sostenendo l’astratta assoggettabilità dei posti barca e degli specchi d’acqua. La società ha eccepito l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia e il passaggio in giudicato di una parte della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della società. Ha precisato che, in astratto, gli specchi d’acqua e i posti barca dotati di stabile autonomia funzionale e reddituale possono essere considerati ai fini catastali. Tuttavia, la sentenza impugnata poggiava anche su un’autonoma ragione: le imposte ipotecarie e catastali erano correlate all’esecuzione di formalità nei pubblici registri, non effettuate, e all’esistenza concreta delle opere, che nel caso mancavano. L’Agenzia non aveva censurato specificamente tale ratio decidendi; perciò l’eventuale accoglimento della censura sull’astratta tassabilità non avrebbe potuto modificare l’esito e il ricorso era inammissibile. La Corte ha condannato l’Agenzia a rimborsare alla società le spese del giudizio di Cassazione: 8.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 1-bis della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    Era invocato dall’Agenzia a sostegno dell’applicazione proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali, ma la Corte non decide nel merito la sua applicazione concreta: il ricorso è respinto perché non censura una distinta ragione autonoma della sentenza impugnata.

  • Artt. 1 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249

    In tema di determinazione della rendita catastale, nel calcolo del valore catastale di un porto turistico vanno ricompresi anche gli specchi d'acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastamente, ai sensi degli artt. 1 e 10 del R.D.L. n. 652 del 1939 cit., conv. con mod., dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.

    Ai fini catastali, la nozione rilevante è quella di unità immobiliare e non soltanto quella civilistica di bene immobile: specchi d’acqua e posti barca possono essere censibili quando presentano stabile autonomia funzionale e reddituale. Questo principio astratto non supera però la distinta questione, decisiva nel caso, della concreta inesistenza delle opere e della mancata esecuzione delle formalità.

  • Artt. 1 e 10 del D.Lgs. 13 aprile 1990, n. 347

    La CTR della Sicilia, difatti, ha subordinato il versamento delle imposte ipotecarie e catastali alla richiesta di iscrizione delle formalità nei pubblici registri, nonché alla concreta esistenza delle opere sulle quali era stato trasferito il diritto di superficie.

    Nel caso concreto la tassazione è stata ritenuta collegata alla richiesta di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari. La Corte ha lasciato ferma la decisione di merito perché l’Agenzia non aveva impugnato specificamente questa autonoma ragione, senza pronunciarsi oltre sul merito della pretesa.

  • Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La società lo aveva invocato per contestare l’ammissibilità dell’appello dell’Agenzia, sostenendo che mancassero motivi specifici contro la sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato e non ha deciso tale questione.

  • Artt. 36 e 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; artt. 2909 e 346 c.p.c.; art. 100 c.p.c.

    La società li aveva richiamati nel ricorso incidentale condizionato per sostenere che una parte della decisione di primo grado fosse passata in giudicato, poiché l’appello dell’Agenzia non avrebbe censurato la ragione relativa all’inesistenza materiale dei beni. La Corte non ha esaminato queste censure, dichiarandole assorbite.

  • Art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    È stato indicato dalla società in relazione ai motivi incidentali condizionati; questi non sono stati esaminati perché assorbiti dopo il rigetto del ricorso principale.

  • Art. 378 c.p.c.

    È citato soltanto in relazione al deposito di memorie difensive della società e non fonda una statuizione della Corte.

  • Art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

    in virtù della combinazione della normativa fiscale e di quella codicistica, tutte le componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad un'unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale, come da ultimo confermato dalla norma d'interpretazione autentica contenuta nella legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1, comma 244

    La norma di interpretazione autentica conferma che, nel determinare la rendita catastale delle unità a destinazione speciale o particolare, si considerano le componenti che concorrono ordinariamente alla loro autonomia funzionale e reddituale. La Corte richiama questo principio per la censibilità catastale astratta di specchi d’acqua e posti barca.

  • Artt. 812 c.c. e 100 c.p.c.

    L’art. 812 c.c. è richiamato nell’esposizione della tesi dell’Agenzia sulla nozione di bene immobile; l’art. 100 c.p.c. è citato tra le norme del ricorso incidentale condizionato. La decisione non formula su tali disposizioni una statuizione autonoma.

  • Art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012

    La circolare è richiamata dal provvedimento quale riferimento per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare; non è una norma e non fonda una distinta statuizione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza è sorretta da più ragioni autonome, il ricorrente deve censurarle tutte in modo specifico: se anche una sola resta intatta, il ricorso è inammissibile per difetto d’interesse, perché l’eventuale accoglimento delle altre censure non cambierebbe il risultato.
  • Posti barca e specchi d’acqua possono essere rilevanti ai fini catastali quando presentano stabile autonomia funzionale e reddituale; la loro qualificazione catastale astratta non equivale però, da sola, alla prova che esistano concretamente o siano individuabili nel caso specifico.
  • Per le imposte ipotecarie e catastali occorre considerare anche il presupposto delle formalità nei pubblici registri: se la decisione di merito esclude la tassazione perché le formalità non sono state richieste o eseguite, tale ragione va contestata specificamente in impugnazione.
  • Una decisione processuale che dichiara assorbito un ricorso incidentale condizionato non risolve nel merito le questioni dedotte con esso; queste non vanno quindi presentate come principi affermati dalla Corte.

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