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Sentenza

Sentenza del 21/03/2024 n. 7535 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato l’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e delle relative sanzioni, emesso in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione distaccata di Ostia n. 322/2008, che aveva disposto il trasferimento dell’appartamento ai promissari acquirenti previo pagamento del prezzo residuo di 103.291,37 euro. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso, ritenendo non dovuta l’imposizione dopo che la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4735/2015, aveva riformato la pronuncia, dichiarato risolto il preliminare per inadempimento degli acquirenti e ordinato la cancellazione della trascrizione. La CTR del Lazio aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, rilevando che la pronuncia d’appello non era definitiva. In Cassazione, A.A. ha denunciato violazioni di legge, nullità ed errori processuali, travisamento della decisione di primo grado, omesso esame di fatti decisivi e della querela di falso, ultrapetizione e insussistenza del presupposto impositivo, sostenendo che non vi era stata una compravendita valida.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando la censura in parte inammissibile e in parte infondata. Ha precisato che la controversia tributaria va distinta dalle contestazioni civilistiche sulla vicenda contrattuale. La sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce l’immobile subordinatamente al pagamento del prezzo è soggetta a imposta proporzionale, anche se impugnabile, e la condizione del pagamento non è sospensiva ai fini dell’imposta di registro. Inoltre, l’imposta resta dovuta anche se la sentenza è impugnata o impugnabile: conguaglio o rimborso possono essere riconosciuti sulla base della successiva pronuncia solo quando questa è passata in giudicato. Poiché non risultava attestato il passaggio in giudicato della sentenza d’appello, la CTR aveva correttamente confermato la liquidazione. A.A. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 2932 del codice civile

    la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., "che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986."

    Il trasferimento giudiziale dell’immobile disposto ex art. 2932 c.c. è assoggettato a imposta proporzionale anche se la pronuncia non è ancora definitiva e il trasferimento è subordinato al pagamento del prezzo.

  • Art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986

    Alla stregua di tale disposizione, infatti, non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente.

    La subordinazione del trasferimento al pagamento del prezzo, quando dipende dall’iniziativa dell’acquirente, non comporta una condizione sospensiva rilevante ai fini dell’imposta di registro.

  • Art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986

    Detta norma condiziona il conguaglio d'imposta, ovvero il rimborso della stessa, alla sentenza passata in giudicato.

    Gli atti giudiziari sono soggetti a imposta anche se impugnati o ancora impugnabili; l’eventuale conguaglio o rimborso conseguente a una decisione successiva presuppone che questa sia passata in giudicato.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, quando l’importo sia dovuto.

Massime di principio

  • L’imposta di registro relativa a un provvedimento giudiziario può essere richiesta anche mentre la decisione è impugnata o ancora impugnabile: la pendenza del giudizio non sospende di per sé l’obbligo tributario.
  • Se una pronuncia successiva riforma quella tassata, il rimborso o il conguaglio non spettano sulla sola base della riforma non definitiva: occorre che la decisione successiva sia passata in giudicato.
  • Il trasferimento immobiliare disposto ex art. 2932 c.c. e subordinato al pagamento del prezzo è soggetto a imposta proporzionale; tale subordinazione non comporta automaticamente una condizione sospensiva ai fini dell’imposta di registro.
  • Le contestazioni civilistiche sulla validità o sull’esito del rapporto contrattuale non eliminano automaticamente il presupposto tributario derivante dalla registrazione del provvedimento giudiziario: occorre considerare la disciplina fiscale e, per ottenere rimborso o conguaglio, i relativi presupposti.

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