Sentenza del 21/03/2024 n. 7547 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava la cartella di pagamento di Euro 2.183.914,66, relativa a una frazione dell’INVIM straordinaria accertata a carico della COFER Spa per il fabbricato sito a Roma, nel periodo 1972-1982. L’imposta complessiva era stata liquidata in Euro 2.273.443,27 dopo la rettifica del valore finale dichiarato, da Lire 40 miliardi a Lire 70,3 miliardi. L’Agenzia contestava che la CTR del Lazio, con sentenza del 27 luglio 2018, avesse ritenuto non riscuotibile l’acconto dopo l’annullamento con rinvio della precedente sentenza sull’avviso di accertamento. La Fondazione, con ricorso incidentale condizionato, lamentava l’omessa pronuncia su un giudicato relativo a un’altra cartella per la stessa imposta e sull’illegittima riscossione nei suoi confronti di un debito della società cancellata. Contro il diniego del 2020 della definizione prevista dal d.l. n. 119/2018, la Fondazione deduceva inoltre omessa considerazione di giudicati e dei pagamenti effettuati in base a un precedente condono. Prima della decisione, la Fondazione ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022, presentando domanda e pagando quanto dovuto; le parti hanno quindi chiesto l’estinzione del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i motivi del ricorso principale, di quello incidentale o del ricorso contro il diniego del 2020: ha dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere, in conseguenza della definizione agevolata perfezionata ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197/2022. La Corte ha rilevato che l’eventuale diniego della definizione può ancora essere notificato e impugnato, anche congiuntamente al provvedimento di estinzione, secondo la disciplina applicabile. Spese a carico di chi le ha anticipate. Escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché non vi è stato rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
Art. 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in particolare commi 194-201, nel testo modificato dall’art. 20 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56
Nella specie, non risulta essere stato adottato il diniego della definizione agevolata, che può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come è previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
La definizione agevolata perfezionata consente di dichiarare estinto il processo pendente. L’estinzione non preclude però al contribuente di contestare un eventuale successivo diniego: questo può essere impugnato insieme al provvedimento estintivo entro i termini previsti dalla legge.
Art. 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
In sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5°, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5°, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5°, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l'estinzione del procedimento, ai sensi dell'art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall'art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56).
Quando la definizione agevolata è perfezionata secondo le modalità e i termini di legge, il giudizio pendente viene dichiarato estinto; la decisione non comporta l’esame dei motivi di merito.
Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Nel procedimento estinto in conseguenza della definizione agevolata, ciascuna parte sopporta le spese processuali che ha anticipato.
Massime di principio
- Se una controversia tributaria pendente rientra nell’ambito temporale e oggettivo della definizione agevolata e il contribuente presenta la domanda e versa quanto dovuto nei termini, il giudice può dichiarare estinto il processo senza decidere i motivi di merito.
- L’estinzione per definizione agevolata non equivale a una pronuncia di rigetto o accoglimento delle tesi sostanziali delle parti: i motivi non esaminati restano privi di decisione nel merito.
- Un diniego della definizione agevolata può essere impugnato nei termini di legge; se il processo è già stato dichiarato estinto, il diniego può essere contestato congiuntamente al provvedimento estintivo secondo la procedura prevista.
- Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate quando opera la specifica disciplina della definizione agevolata.
- La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata non comporta il raddoppio del contributo unificato, che la Corte riferisce ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
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