Sentenza del 21/03/2024 n. 7665 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo agli anni 2006-2011, contestando la debenza della tassa sui rifiuti per il proprio negozio situato nell'area demaniale del porto turistico, dove il servizio era svolto da imprese private incaricate dalla concessionaria e non da AMA. Ha proposto tre motivi: nullità della sentenza regionale per motivazione apparente o contraddittoria; violazione del divieto di nuove eccezioni in appello, poiché AMA era rimasta contumace in primo grado; violazione dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 182/2003 e dell'art. 10 del Regolamento TARI di Roma, sostenendo che il Piano di raccolta approvato dalla Capitaneria escludesse dalla privativa comunale anche i rifiuti delle attività commerciali.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto comprensibile la motivazione della CTR, che aveva riconosciuto la privativa comunale sui rifiuti prodotti dagli esercizi commerciali, distinguendoli da quelli dei natanti contemplati dal Piano di raccolta. Ha escluso la violazione del divieto di nuove eccezioni: AMA aveva svolto difese interpretative e non introdotto eccezioni tecniche o fatti materiali nuovi; inoltre, nel rito tributario è consentita la produzione documentale in appello anche alla parte contumace in primo grado. Nel merito, il porto di Ostia non era sede di un'Autorità portuale istituita ai sensi della legge n. 84/1994, ma solo di un'autorità marittima, priva di competenza sostitutiva sulla gestione dei rifiuti commerciali. Il Piano della Capitaneria, riferito ai rifiuti dei natanti e di rango subordinato alla normativa, non sottraeva quindi i rifiuti del negozio alla competenza e al potere impositivo comunale. Resta ferma la decisione regionale, che aveva ridotto del 60% la tariffa e i relativi oneri e sanzioni: tale riduzione non è stata rimossa dal rigetto del ricorso. Spese compensate per il sopravvenire dell'indirizzo interpretativo; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. 83/2012, convertito dalla L. 134/2012
La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
La Cassazione può censurare la motivazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o di un'anomalia motivazionale radicale, non per una mera insufficienza o difformità della valutazione.
Art. 132 c.p.c.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
La nullità per difetto di motivazione ricorre soltanto quando la motivazione sia materialmente assente, apparente o radicalmente incomprensibile o contraddittoria; non basta che sia contorta o non condivisa dalla parte.
Art. 57, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda l'eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio.
Il divieto riguarda le nuove eccezioni in senso tecnico, non le argomentazioni giuridiche con cui l'Amministrazione replica alle contestazioni già formulate.
Art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace.
Nel processo tributario la contumacia in primo grado non preclude alla parte la produzione documentale in appello, anche di documenti già esistenti.
Art. 62, comma 5, D.Lgs. 507/1993
L'art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dichiara "esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri".
L'esclusione dalla tassa presuppone che una norma o altro atto indicato dalla disposizione sottragga effettivamente l'area all'obbligo di conferimento in regime di privativa comunale; nel caso deciso tale presupposto non ricorreva per i rifiuti dell'attività commerciale.
Art. 21, comma 8, D.Lgs. 22/1997
L'art. 21, comma 8, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che, nel disciplinare le competenze dei Comuni in materia di rifiuti solidi urbani, dichiara che: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi".
La competenza comunale in materia di rifiuti va coordinata con quella attribuita dalla legge alle Autorità portuali; la deroga opera dove tale Autorità sia stata istituita e abbia competenza sull'area.
Art. 6, comma 1, lettera c), legge 84/1994
L'art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, che istituisce le Autorità Portuali nei principali porti nazionali, con il compito, tra l'altro, di "affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (...)".
La gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza è attribuita all'Autorità portuale nei porti in cui essa sia stata istituita; la sola presenza di un'autorità marittima non determina la medesima deroga alla competenza comunale.
Art. 1, lettera B), D.M. 14 novembre 1994
I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono così identificati: (...) B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti. Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi).
Nei porti soggetti alla competenza dell'Autorità portuale, il servizio generale comprende raccolta e smaltimento dei rifiuti anche presso concessionari e utenti portuali.
Artt. 2, commi 2 e 3, 6, 14 e 16 della legge 84/1994
Nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima.
La deroga alla privativa comunale dipende dall'esistenza e dalla competenza territoriale di un'Autorità portuale; in mancanza, l'autorità marittima non assume una competenza generale sostitutiva sui rifiuti solidi urbani prodotti nell'area.
Artt. 8 e 10 D.Lgs. 182/2003
Rientra invece nella competenza dell'Autorità portuale o, in mancanza, dell'Autorità marittima, il diverso servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, servizio per il quale il Comune non ha, in effetti, alcuna potestà impositiva a norma degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 182.
La disciplina speciale riguarda i rifiuti prodotti dalle navi e i residui dei carichi; non si estende automaticamente ai rifiuti generati dagli esercizi commerciali situati nell'area portuale.
Art. 5, comma 4, D.Lgs. 182/2003
Il Piano della Capitaneria, riferito ai rifiuti dei natanti e di rango subordinato alla normativa, non sottraeva quindi i rifiuti del negozio alla competenza e al potere impositivo comunale.
Il piano di raccolta adottato dall'autorità marittima per i rifiuti delle navi non può derogare alla disciplina legislativa sulla competenza in materia di rifiuti commerciali né estendere la propria portata a tali rifiuti.
Art. 10 del Regolamento TARI del Comune di Roma n. 56/2010
La previsione regolamentare di esclusione per aree prive dell'obbligo di conferimento in privativa comunale opera solo quando tale esclusione discenda effettivamente da una norma o da una regolamentazione competente; il Piano della Capitaneria non produceva questo effetto per l'attività commerciale.
Art. 12, comma 5, del Regolamento TARI del Comune di Roma n. 56/2010
La CTR aveva riconosciuto una riduzione del 60% della tariffa, degli oneri accessori e delle sanzioni per il servizio non svolto da AMA; tale statuizione è rimasta ferma in conseguenza del rigetto del ricorso.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Per stabilire chi abbia competenza sui rifiuti in un porto, occorre verificare se nell'area sia stata istituita un'Autorità portuale ai sensi della legge n. 84/1994. Se manca, la competenza generale sui rifiuti urbani e commerciali resta al Comune: la sola autorità marittima non la sostituisce.
- La competenza dell'autorità marittima prevista per i rifiuti delle navi e i residui dei carichi non si estende, per il solo fatto della collocazione portuale, ai rifiuti prodotti da negozi o altre attività commerciali.
- Un piano di raccolta adottato dalla Capitaneria non può derogare alla legge né ampliare la propria portata oltre i rifiuti cui è destinato; occorre verificare soggetto competente, ambito oggettivo e natura dei rifiuti contemplati.
- Nel processo tributario, le nuove argomentazioni giuridiche dell'Amministrazione in appello non sono, di per sé, nuove eccezioni vietate; il divieto riguarda le eccezioni in senso tecnico. La parte contumace in primo grado può inoltre produrre documenti in appello.
- Il vizio di motivazione in Cassazione non ricorre per una motivazione semplicemente insufficiente o contorta: occorre un difetto radicale, quale motivazione apparente, assenza assoluta, contraddizione irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
- La mancata esecuzione del servizio da parte del soggetto impositore non comporta automaticamente l'esenzione integrale: va verificato se la normativa attribuisca comunque la competenza e il potere impositivo, e se il regolamento applicabile preveda invece una riduzione tariffaria.
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