Sentenza del 21/03/2024 n. 7657 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La cartella di pagamento n. (Omissis), emessa dopo controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, chiedeva alla contribuente € 5.512,54, comprensivi di sanzioni e interessi, per il disconoscimento della detrazione IRPEF relativa a spese sostenute nel 2008 per la riqualificazione energetica di un fabbricato. L’Agenzia contestava che la CTR avesse riconosciuto la detrazione nonostante l’invio all’ENEA, oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, della comunicazione descrittiva dell’intervento. La contribuente aveva però tempestivamente comunicato all’Agenzia delle entrate l’inizio dei lavori; la comunicazione all’ENEA era stata ritardata, non omessa.
La decisione
La CTP di Latina aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non comportasse la perdita della detrazione; la CTR del Lazio aveva respinto l’appello principale dell’Agenzia e accolto quello incidentale della contribuente limitatamente alle spese, riformando la compensazione disposta in primo grado. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia: il termine di 90 giorni per la comunicazione all’ENEA non è previsto a pena di decadenza e il suo mancato rispetto non impedisce la detrazione, poiché la comunicazione ha essenzialmente finalità statistiche e di monitoraggio, mentre la spettanza dell’agevolazione dipende dalla prova delle spese e della natura degli interventi. La Corte ha condannato l’Agenzia a pagare alla contribuente le spese del giudizio di legittimità: € 2.500 per compensi, rimborso forfettario del 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007
Ritiene, quindi, la Corte che, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente, non possa desumersi una comminatoria di decadenza, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, dallo stesso tenore dell'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono "tenuti" a trasmettere all'ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto.
L’obbligo di trasmettere i dati all’ENEA entro 90 giorni non comporta di per sé la decadenza dalla detrazione. La decadenza deve risultare in modo tassativo dalla disciplina applicabile, anche interpretata sistematicamente, e non può essere ricavata soltanto dall’espressione «sono tenuti».
Art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349, della legge n. 296/2006
Se è vero che il menzionato art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 è reso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l'omessa o tardiva comunicazione all'ENEA non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria.
La disciplina primaria che istituisce le detrazioni per la riqualificazione energetica non prevede che l’omissione o il ritardo della comunicazione all’ENEA faccia perdere l’agevolazione.
Art. 1, comma 3, della legge n. 449/1997
Diversamente da quanto invece riferibile alla diversa ipotesi della mancata previa comunicazione al COP dell'Agenzia delle entrate dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato - che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3 della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell'art. 4 del d.m. n. 41/1998 - la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell'agevolazione, non può essere, nella fattispecie in esame, desunta né dalla specifica norma attuativa.
La legge collega la decadenza alla violazione degli adempimenti relativi alla comunicazione preventiva dell’inizio dei lavori prevista per la diversa agevolazione edilizia; tale conseguenza non si estende automaticamente alla comunicazione all’ENEA.
Art. 4 del d.m. 18 febbraio 1998, n. 41
Diversamente da quanto invece riferibile alla diversa ipotesi della mancata previa comunicazione al COP dell'Agenzia delle entrate dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato - che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3 della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell'art. 4 del d.m. n. 41/1998 - la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell'agevolazione, non può essere, nella fattispecie in esame, desunta né dalla specifica norma attuativa.
La previsione attuativa riguarda gli adempimenti per la comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate nei lavori di ristrutturazione e la relativa decadenza; non fonda la decadenza per il ritardo nell’invio dei dati all’ENEA.
Art. 5, comma 4-bis, del d.m. 19 febbraio 2007, inserito dall’art. 5, comma 1, lettera c), del d.m. 7 aprile 2008
La natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell'agevolazione, non può essere, nella fattispecie in esame, desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche dal successivo art. 5, comma 4-bis del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, come inserito dall'art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7 aprile 2008, che consente, proprio a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, quello oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all'ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l'attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell'istituto.
La disciplina attuativa, applicabile dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, ammette per determinate tipologie di intervento l’invio della scheda informativa senza l’attestato di qualificazione energetica; ciò concorre a escludere che l’obbligo documentale abbia, in ogni caso, natura decadenziale.
Art. 16, comma 2-bis, del d.l. n. 63/2013, convertito dalla legge n. 90/2013
Per mera completezza di argomentazione, non può non rilevarsi come la finalità della prescritta comunicazione all'ENEA di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico sia stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2-bis del d. l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2013, n. 90, in materia di proroga delle detrazioni spettanti in relazione ai costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica.
Per la disciplina successiva, la comunicazione all’ENEA è funzionale al monitoraggio e alla valutazione del risparmio energetico. La Corte richiama tale previsione come conferma della finalità dell’adempimento, senza applicarla direttamente ai costi del 2008.
Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato in Cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; il motivo è stato esaminato e rigettato.
Art. 378 del codice di procedura civile
La norma è richiamata per il deposito delle memorie delle parti e del Procuratore generale in prossimità dell’udienza di discussione.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La tardiva comunicazione all’ENEA relativa a interventi di riqualificazione energetica non determina automaticamente la perdita della detrazione: occorre una previsione normativa che stabilisca in modo tassativo la decadenza.
- La finalità della comunicazione all’ENEA è essenzialmente statistica e di monitoraggio del risparmio energetico; la verifica della detrazione deve invece concentrarsi sull’effettivo sostenimento delle spese e sulla loro riferibilità a interventi agevolabili.
- Va distinta la comunicazione all’ENEA dalla comunicazione preventiva di inizio lavori prevista per altre agevolazioni: gli effetti decadenziali stabiliti per quest’ultima non si trasferiscono automaticamente alla prima.
- Il principio riguarda la disciplina e il periodo d’imposta esaminati nella decisione; non va esteso senza verifica a regimi agevolativi successivi, che possono prevedere obblighi e conseguenze differenti.
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