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Sentenza

Sentenza del 21/03/2024 n. 7647 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva proposto sei motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva confermato la legittimità della cartella di pagamento notificata da Equitalia il 21 giugno 2012 per la Tarsu 2011. La CTR aveva ritenuto sussistente il presupposto impositivo, dato dalla detenzione di un’area produttiva di rifiuti adibita alla vendita e al deposito di prodotti agricoli, nonostante lo smaltimento fosse affidato a un operatore privato; aveva inoltre giudicato adeguatamente motivata la cartella, non necessario un previo avviso di accertamento — anche perché la società non aveva denunciato variazioni né chiesto esenzioni o riduzioni — e irrilevante che il ruolo fosse divenuto esecutivo nello stesso anno d’imposta. In Cassazione la società ha poi rinunciato al ricorso, dichiarando di aver raggiunto un accordo transattivo con il Comune.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c., per rinuncia al ricorso conseguente all’accordo transattivo. Non ha quindi deciso nel merito i sei motivi né riesaminato le valutazioni della CTR sulla cartella Tarsu. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le parti intimate non avevano svolto attività difensiva. Escluso anche il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del processo; nel caso concreto la Corte ha dichiarato l’estinzione dopo la rinuncia della società, motivata dall’accordo transattivo con il Comune.

  • Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Visto l'esito abdicativo del giudizio, neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art.13 d.P.R. 115/02 .

    Nel caso deciso, l’estinzione conseguente alla rinuncia è stata considerata incompatibile con i presupposti processuali per imporre alla ricorrente un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione, il giudizio può essere dichiarato estinto senza una decisione sui motivi di merito: la pronuncia non costituisce quindi conferma giudiziale delle ragioni sostanziali della controparte.
  • Se la rinuncia interviene dopo un accordo transattivo, occorre distinguere l’effetto processuale dell’estinzione dagli eventuali obblighi previsti dall’accordo, che la pronuncia non accerta né definisce.
  • In questa decisione non sono state poste spese a carico della ricorrente perché le parti intimate non avevano svolto attività difensiva in Cassazione.
  • La Corte ha escluso l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. 115/2002 in ragione dell’esito abdicativo del giudizio.

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