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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17694/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 148, commi 10 e 16, cod. strada, contestato alla proprietaria di un'autovettura per avere eseguito un sorpasso in curva oltre la linea longitudinale continua. Dopo il rigetto dell'opposizione amministrativa dinanzi al Prefetto, l'interessata ha proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione davanti al giudice di pace, che l'ha respinta; il Tribunale, in appello, ha confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: (1) nullità del procedimento e della sentenza per assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. senza istanza di parte e in rito ritenuto incompatibile; (2) nullità per riapertura dei termini che avrebbe consentito la costituzione tardiva della P.A.; (3-4-5) violazione dell'art. 204 cod. strada, della normativa sul documento amministrativo e dell'art. 2700 c.c., assumendo che l'ordinanza prefettizia dovesse ritenersi adottata non alla data di sottoscrizione ma alla successiva protocollazione, con conseguente tardività rispetto al termine per provvedere sul ricorso amministrativo; (6) violazione dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 per omessa indicazione di termine e autorità competente nell'atto presupposto; (7) violazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa valutazione da parte del giudice di pace di alcuni motivi di opposizione. La P.A. intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, terzo-quarto-quinto e sesto motivi e inammissibili il secondo e il settimo. In particolare ha affermato che l'assegnazione dei termini per note conclusive in un rito speciale non determina nullità in assenza di previsione sanzionatoria e di concreto pregiudizio al diritto di difesa; che la costituzione tardiva della parte pubblica non comporta nullità senza allegazione di specifiche decadenze o pregiudizi; che, ai fini del termine per l'adozione dell'ordinanza prefettizia in materia di sanzioni stradali, rileva la data di adozione/sottoscrizione del provvedimento e non quella di protocollazione o notifica, perché tali attività sono successive e non incidono sulla giuridica esistenza dell'atto; che l'omessa indicazione di termine e autorità competente nel verbale non ne determina invalidità, potendo al più rilevare come errore scusabile, nel caso di specie peraltro non decisivo; che non sussiste interesse a dedurre in cassazione la mancata valutazione di motivi non esaminati in primo grado quando il giudice d'appello li ha comunque scrutinati. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto della debenza, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 148, commi 10 e 16, cod. strada

    Norma sostanziale violata secondo il verbale: divieto di sorpasso in corrispondenza di curva e oltre la linea di mezzeria continua.

  • art. 204 cod. strada

    Il termine per l'adozione dell'ordinanza prefettizia va riferito al momento in cui il Prefetto provvede/adozione del provvedimento, non alla protocollazione o alla notifica.

  • art. 190 c.p.c.

    L'assegnazione dei termini per comparse conclusionali in un rito speciale non comporta nullità in assenza di espressa previsione e di concreto pregiudizio al contraddittorio.

  • art. 416 c.p.c.

    La dedotta riapertura dei termini per la costituzione della parte resistente è irrilevante/inidonea a fondare nullità se non si allegano specifici pregiudizi o decadenze.

  • art. 3, comma 4, L. 241/1990

    L'eventuale omissione o errore nell'indicazione del termine di impugnazione e dell'autorità competente non determina invalidità automatica dell'atto; può al più integrare errore scusabile.

  • art. 2700 c.c.

    La censura richiamata è stata ritenuta irrilevante perché la controversia verteva sulla data di adozione del provvedimento, non sulla fede privilegiata del documento rispetto a fatti attestati dal pubblico ufficiale.

  • art. 132 c.p.c.

    Non è configurabile interesse a denunciare in cassazione la nullità della sentenza di primo grado per omessa decisione su motivi, quando il giudice d'appello li ha comunque esaminati.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di nullità processuali, l'erronea assegnazione di termini o la gestione non perfettamente rituale delle difese non determina di per sé invalidità della sentenza, occorrendo la previsione espressa della sanzione o la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La costituzione tardiva della parte resistente non è causa automatica di nullità del giudizio: la parte che la deduce deve allegare specifiche decadenze o un effettivo nocumento processuale.
  • Nel procedimento prefettizio per le sanzioni del codice della strada, il termine per provvedere decorre dal momento di adozione del provvedimento; protocollazione e notifica sono attività successive che non incidono sulla giuridica esistenza dell'ordinanza.
  • L'omessa o inesatta indicazione nel verbale o nell'ordinanza del termine per impugnare e dell'autorità competente non comporta automaticamente invalidità dell'atto, ma può incidere solo se concretamente impedisce la tutela dell'interessato.
  • In cassazione manca interesse a denunciare l'omesso esame in primo grado di motivi che siano stati comunque scrutinati dal giudice d'appello, perché la rinnovazione del giudizio non produrrebbe un utilità processuale diversa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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