Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26227/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un atto di recupero di un credito d'imposta per asserita indebita compensazione, pari a euro 198.794,36. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la CTR Campania ha accolto parzialmente l'impugnazione dell'Ufficio, rilevando che tre modelli F24 erano stati creati fraudolentemente da terzi utilizzando i dati personali della contribuente, la quale aveva presentato denuncia-querela e non aveva utilizzato in proprio il credito, poiché i suoi carichi erano stati estinti con sgravi o pagamenti diretti. La CTR ha tuttavia ritenuto che il credito, benché fraudolentemente creato, fosse un 'credito bloccato' fino ad annullamento giurisdizionale degli atti e, prendendo atto della richiesta condivisa di annullamento della partita, ha annullato i tre modelli F24 e compensato le spese. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione mancante o contraddittoria, sostenendo che la CTR avesse annullato le sanzioni pur in presenza di un comportamento obiettivamente sanzionabile e che vi fosse contraddizione tra l'affermazione di mancato utilizzo del credito e quella della necessità di annullare l'F24 per credito bloccato; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sanzionatorie tributarie, assumendo che la CTR avesse erroneamente annullato le sanzioni pur trattandosi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e pur non essendo emersa la responsabilità penale dei consulenti indicati dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della motivazione perché la sentenza d'appello era coerente: la CTR aveva accertato che i modelli F24 erano stati creati fraudolentemente da terzi usando i dati della contribuente e che quest'ultima non aveva utilizzato il credito, avendo anzi denunciato l'illecito; da ciò derivava la sua buona fede e sostanziale estraneità alla creazione del credito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che non venisse in rilievo la disciplina sull'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti né la responsabilità per fatto del consulente, ma il principio generale di responsabilità personale e di colpevolezza nel sistema sanzionatorio tributario, di cui all'art. 5 d.lgs. 472/1997: nessuno può essere sanzionato per una violazione non commessa, salvo ipotesi di responsabilità per fatto altrui previste dal legislatore. Ha quindi confermato la correttezza dell'annullamento delle sanzioni. Ha inoltre dichiarato inammissibile, per difetto di specifica riproduzione delle domande, la censura relativa al mancato annullamento delle sanzioni per violazione dell'art. 366 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 147 c.p.c.

    richiamato solo per respingere l'eccezione di inammissibilità della notifica del ricorso via PEC

  • art. 16-septies d.l. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012

    la Corte richiama la giurisprudenza costituzionalmente orientata sulla scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione via PEC e sulla tempestività della notifica entro la mezzanotte dell'ultimo giorno

  • Corte cost. n. 75/2019

    è richiamata quale base per affermare l'illegittimità della precedente disciplina che faceva decorrere la perfezione della notifica per il notificante alle ore 7 del giorno successivo

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    invocato dalla ricorrente per denunciare motivazione mancante o contraddittoria, ma ritenuto insussistente

  • d.lgs. n. 241/1997

    costituisce il quadro normativo dell'atto di recupero per indebita compensazione oggetto della lite

  • art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997

    richiamato dall'Ufficio in tema di sanzioni per utilizzo di crediti inesistenti

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 471/1997

    richiamato dall'Ufficio in tema di sanzioni tributarie, ma ritenuto non pertinente al caso concreto

  • art. 1, comma 1, L. n. 423/1995

    richiamato dall'Ufficio nel medesimo contesto sanzionatorio

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997

    "ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"

    esprime il principio di responsabilità personale e di colpevolezza nel sistema sanzionatorio tributario; esclude la sanzionabilità di chi non abbia commesso la violazione

  • art. 11 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato solo come esempio di ipotesi speciale di responsabilità per fatto del terzo prevista dal legislatore

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura dell'Ufficio è stata dichiarata inammissibile per difetto di adeguata riproduzione o sintesi delle domande formulate dalla contribuente

Massime di principio

  • In materia sanzionatoria tributaria, la responsabilità presuppone la commissione, da parte del soggetto sanzionato, di una condotta cosciente e volontaria; non può essere irrogata una sanzione a chi risulti sostanzialmente estraneo alla creazione dell'illecito e ne abbia anzi denunciato la realizzazione da parte di terzi.
  • Quando il giudice di merito accerta in modo coerente che un credito d'imposta è stato fraudolentemente creato da terzi mediante l'uso dei dati del contribuente e che il contribuente non ne ha tratto alcuna compensazione, la motivazione che escluda le sanzioni non è contraddittoria se valorizza la buona fede e l'estraneità del contribuente all'illecito.
  • Le disposizioni che prevedono sanzioni per l'utilizzo di crediti inesistenti o per specifiche violazioni tributarie non operano automaticamente in ogni vicenda di credito fraudolento, se manca l'imputabilità della violazione al contribuente sanzionato.
  • La responsabilità per fatto altrui nel sistema tributario è ammessa solo nei casi espressamente previsti dal legislatore; fuori da tali ipotesi, vale il principio generale di personalità della sanzione.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che presupponga l'esame di domande o atti processuali deve rispettare l'onere di specifica indicazione e sintesi del contenuto rilevante, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.