Cassazione Civile, Ordinanza n. 12655/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifiche fiscali e di un processo verbale di constatazione relativo all’anno d’imposta 2009, l’Agenzia delle Entrate notificava alla cooperativa separati avvisi di accertamento per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. L’Ufficio contestava che la società non avesse distinto in bilancio i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti a terzi, poi distribuiti ai soci, ritenendo che tali somme integrassero un profitto imprenditoriale speculativo imponibile ai fini IRES e, comunque, redditi da qualificare come introiti societari distribuiti ai soci. La contribuente impugnava gli avvisi deducendo, tra l’altro, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12 l. n. 212/2000 per gli anni diversi dal 2009 e l’infondatezza nel merito della pretesa fiscale, sostenendo che l’Ufficio avesse confuso costi della società con profitti imponibili. La CTP accoglieva i ricorsi; la CTR confermava. In Cassazione l’Agenzia denunciava: 1) violazione dell’art. 12 l. n. 212/2000 e dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR erroneamente ravvisato la violazione del contraddittorio preventivo anche senza PVC per gli anni diversi dal 2009; 2) violazione degli artt. 12 d.P.R. n. 601/1973, 83 e 109 TUIR e 2545-sexies c.c., per l’erronea qualificazione delle somme come ristorni anziché come reddito imponibile/speculativo della società; 3) violazione degli artt. 47, 59, 89 e 67 TUIR, per avere la CTR ritenuto che l’imposizione in capo alla società delle somme distribuite ai soci integrasse doppia imposizione. La cooperativa resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e la nullità della sentenza per difetto di prova delle ragioni dell’Ufficio. Successivamente la società produceva istanza di cessazione della materia del contendere, documentando di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, di aver presentato le istanze e versato la prima rata per ciascun anno e rilevando che l’Agenzia non aveva notificato diniego né era stata chiesta la trattazione del giudizio nei termini previsti.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso principale e incidentale perché ha preso atto dell’adesione della contribuente alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. n. 119/2018, della prova delle istanze e del pagamento della prima rata, nonché della mancata notifica del diniego da parte dell’Agenzia e della mancata istanza di trattazione nel termine di legge. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 e dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, con spese a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 12, commi 1, 2, 3, 4 e 7, L. n. 212/2000
L’Agenzia ne invocava la violazione per escludere l’esistenza del contraddittorio preventivo; la Corte non si è pronunciata nel merito per sopravvenuta definizione della lite.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dall’Amministrazione nella censura sul contraddittorio preventivo; non esaminato nel merito.
Richiamato dall’Agenzia nel secondo motivo sulla qualificazione fiscale delle somme; non esaminato nel merito.
Richiamato dall’Agenzia per sostenere l’imponibilità delle somme come reddito della società; non esaminato nel merito.
Richiamato dall’Agenzia nel secondo motivo; non esaminato nel merito.
Richiamato dall’Agenzia per qualificare fiscalmente i ristorni e contrastare la tesi della contribuente; non esaminato nel merito.
Richiamato dall’Agenzia nel terzo motivo sulla doppia imposizione; non esaminato nel merito.
Richiamato dall’Agenzia nel terzo motivo; non esaminato nel merito.
Richiamato dall’Agenzia nel terzo motivo; non esaminato nel merito.
Richiamato dall’Agenzia nel terzo motivo; non esaminato nel merito.
art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018
La definizione agevolata della controversia, se validamente attivata con prova della domanda e del pagamento della prima rata, e in assenza di diniego o istanza di trattazione nei termini, determina la cessazione della materia del contendere.
Consente la declaratoria di estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la valida adesione alla definizione agevolata della controversia prevista dalla legge, accompagnata dalla prova dell’istanza e del pagamento della prima rata, e non seguita da diniego dell’Ufficio né da istanza di trattazione nei termini, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Quando interviene una causa estintiva sopravvenuta che definisce integralmente la lite, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso principale e incidentale nel merito.
- In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l’assenza di diniego dell’Amministrazione entro il termine previsto dalla legge è decisiva ai fini della formazione dell’effetto estintivo del processo.
- Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale della definizione agevolata richiamata dalla Corte.
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