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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02212/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente di riscossione)

La controversia

Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta avverso una cartella di pagamento notificata via PEC e relativa a contributi previdenziali dovuti alla cassa dei geometri per gli anni 2010-2015. Il tribunale aveva dichiarato tardiva l’opposizione, perché proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica ritenuta valida; la corte d’appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e dei documenti informatici, sostenendo che la trasmissione via PEC in formato PDF anziché P7M, priva di firma digitale e attestazione di conformità, non potesse considerarsi valida; 2) violazione delle norme processuali sull’eventuale sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo, per avere la corte territoriale ritenuto tardiva l’opposizione; 3) violazione della disciplina sull’irretrattabilità del credito previdenziale, assumendo che essa non potesse discendere da una notifica non rituale della cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che, nella notifica a mezzo PEC della copia informatica di una cartella originariamente cartacea, non è necessaria la firma digitale in mancanza di una specifica previsione normativa, e che l’irritualità della notifica non ne comporta nullità quando l’atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e abbia raggiunto il suo scopo. Poiché non era stato contestato che il documento ricevuto fosse leggibile e la corte d’appello aveva accertato la rituale ricezione dell’atto nella casella PEC del contribuente senza impugnazione tempestiva, l’opposizione è stata correttamente considerata tardiva e il credito è divenuto irretrattabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    richiamato dal ricorrente per contestare la validità della notifica della cartella a mezzo PEC; la Corte ribadisce che, in assenza di una prescrizione contraria, la notificazione della copia informatica non richiede firma digitale se l’atto è comunque conoscibile.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    invocato nel motivo sulla regolarità della notificazione; non ostacola, nel caso concreto, l’applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.

  • art. 20 d.lgs. 82/2005

    richiamato in relazione al documento informatico; la Corte non ne trae un requisito di firma digitale come condizione di validità della notifica esaminata.

  • art. 156 c.p.c.

    utilizzato per sostenere la nullità della notifica e, nel secondo motivo, per contestare la sanatoria; la Corte applica il principio del raggiungimento dello scopo, escludendo la nullità in presenza di conoscenza dell’atto.

  • art. 29 d.lgs. 46/1999

    richiamato nel secondo motivo in combinato con l’art. 617 c.p.c. per sostenere che l’opposizione non fosse tardiva; la Corte conferma invece la tardività per valida ricezione della cartella.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel contesto dell’opposizione agli atti esecutivi; non impedisce, nel caso concreto, la declaratoria di tardività dell’opposizione.

  • art. 24 d.lgs. 46/1999

    richiamato per contestare l’irretrattabilità del credito; la Corte conferma che, essendo la notifica rituale e l’opposizione tardiva, il credito diviene irretrattabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella notifica a mezzo PEC della copia informatica di una cartella di pagamento originariamente cartacea, la mancanza di firma digitale non determina di per sé invalidità della notifica, se non è prevista una diversa prescrizione normativa e l’atto è comunque leggibile e conoscibile dal destinatario.
  • L’irregolarità formale della notificazione telematica è sanata quando la consegna dell’atto abbia comunque realizzato la sua funzione tipica, cioè la conoscenza legale del contenuto da parte del destinatario, con conseguente raggiungimento dello scopo.
  • Se la cartella notificata validamente non viene impugnata nel termine di legge, l’opposizione successiva è tardiva e il credito azionato diviene irretrattabile.
  • In sede di legittimità, una censura sulla nullità della notifica non può essere accolta se il giudice di merito ha accertato la rituale ricezione dell’atto e la mancata impugnazione tempestiva, poiché prevale il dato sostanziale della conoscenza dell’atto rispetto al vizio formale dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveContributi previdenziali
RamiProcesso civileEsecuzioniPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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