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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04960/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla stipulazione, nell'ambito di un ente locale, di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato con la stessa lavoratrice, impiegata come segretaria di un assessore (poi commissario straordinario dell'ente), per un arco temporale complessivo di circa 91 mesi, con almeno cinque contratti e una proroga. La lavoratrice ha chiesto di accertare l'illegittimità della reiterazione dei contratti e di ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo tempestiva l'impugnazione perché, trattandosi di abuso da reiterazione, il termine decorreva dall'ultimo contratto. La Corte d'appello ha confermato. In Cassazione l'ente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 32 L. 183/2010 e dell'art. 1, comma 1-bis, d.lgs. 368/2001, sostenendo che la decadenza dovesse decorrere dalla scadenza del contratto che, sommato ai precedenti, superava il limite triennale; (2) violazione dell'art. 90 TUEL e del principio lex posterior generalis non derogat legi priori specialis, assumendo che i contratti per uffici di diretta collaborazione degli organi politici fossero sottratti alla disciplina ordinaria dei contratti a termine o comunque giustificati dalla natura fiduciaria del rapporto; (3) violazione dell'art. 8 L. 604/1966 e, subordinatamente, vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale avesse liquidato l'indennità risarcitoria senza considerare tutti i criteri normativi.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d'appello sia quanto alla disciplina applicabile sia quanto alla tempestività dell'impugnazione e alla liquidazione del danno. In particolare, ha chiarito che i contratti stipulati ai sensi dell'art. 90 TUEL hanno una specialità limitata alla durata, che non può eccedere il mandato elettivo dell'organo politico, ma che nella specie non vi era stato un unico rapporto di tale tipo: vi era invece una reiterazione di contratti a termine oltre i limiti di legge, sicché trovava applicazione la disciplina del d.lgs. 368/2001. Quanto alla decadenza, ha affermato che l'impugnazione per abuso da reiterazione va proposta entro il termine di cui all'art. 32 L. 183/2010 e che tale termine decorre dall'ultimo contratto della sequenza, poiché i contratti precedenti rilevano come antecedenti fattuali dell'abuso. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla quantificazione del risarcimento, perché la Corte territoriale si era attenuta ai principi delle Sezioni Unite n. 5072/2016. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 L. 183/2010

    il termine di decadenza si applica anche all'azione volta a far valere l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato e, in tale ipotesi, decorre dalla cessazione dell'ultimo contratto della sequenza

  • art. 1, comma 1-bis, d.lgs. 368/2001

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il superamento del limite massimo di durata dei contratti a termine; la Corte ha ritenuto rilevante la disciplina del lavoro a termine in combinato con l'art. 32 L. 183/2010

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001

    evocato per descrivere l'abuso della successione di contratti a termine e il superamento dei limiti di durata

  • art. 90 d.lgs. 267/2000

    prevede uffici di diretta collaborazione degli organi politici costituiti prioritariamente da dipendenti dell'ente e, solo in via eventuale, da collaboratori a termine; consente una specialità sulla durata, ma non esclude la disciplina generale quando vi sia reiterazione abusiva di contratti

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    nel lavoro pubblico contrattualizzato vieta la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma consente il risarcimento del danno da abuso del contratto a termine

  • art. 8 L. 604/1966

    richiamato in relazione ai criteri di liquidazione dell'indennità risarcitoria; la censura è stata ritenuta inammissibile perché la Corte d'appello si è conformata ai principi delle Sezioni Unite

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale che fonda i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 13, D.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • Direttiva 1999/70/CE

    richiamata come parametro europeo che impone misure effettive ed equivalenti per sanzionare l'abuso nella successione di contratti a termine

  • Corte cost. n. 155/2014

    richiamata per la ratio di certezza delle situazioni giuridiche che sorregge il regime decadenziale

  • Cass., S.U., n. 5072/2016

    richiamata per il principio secondo cui, nel caso di abuso da reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, l'indennità risarcitoria va liquidata una sola volta

  • CGUE, causa C-53/04, Marrosu e Sardino

    richiamata per il principio dell'esigenza di misure effettive e equivalenti di tutela contro l'abuso della successione di contratti a termine

  • art. 6 L. 604/1966

    richiamato indirettamente attraverso l'art. 32 L. 183/2010 come disciplina dei termini di impugnazione

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 368/2001

    definisce il limite di durata del contratto a termine e il contesto normativo in cui si colloca la disciplina dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico contrattualizzato, l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato non può essere sanata con la conversione del rapporto, ma legittima il solo risarcimento del danno nei limiti previsti dall'ordinamento.
  • L'azione con cui il lavoratore denuncia l'abuso derivante da una successione di contratti a termine è soggetta alla decadenza di cui all'art. 32 L. 183/2010 e il termine decorre dall'ultimo contratto della sequenza, perché i contratti precedenti rilevano come antecedenti fattuali dell'abuso.
  • Le norme speciali che consentono contratti a termine per uffici di diretta collaborazione degli organi politici incidono sulla durata massima del rapporto, ma non escludono l'applicazione della disciplina generale quando il rapporto si sviluppi attraverso una reiterazione eccedente i limiti consentiti.
  • La decadenza processuale non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge e va interpretata restrittivamente per la sua natura preclusiva.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il danno da abuso del contratto a termine ha natura presunta e comunitaria e va liquidato una sola volta per l'intera sequenza abusiva, non per ciascun contratto illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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