Cassazione Civile, Ordinanza n. 31313/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. 150/2011 per ottenere la condanna di un socio e della società del gruppo al pagamento di un compenso professionale quantificato in euro 460.000. Deduceva di avere svolto il patrocinio in appello in favore di una società poi cancellata dal registro delle imprese e sosteneva che, tramite scambio di e-mail, fosse stato concordato per iscritto un compenso pari al 5% del maggior importo riconosciuto in secondo grado in caso di esito migliorativo. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo inefficace l'accordo perché concluso dai soci e non dagli amministratori/legali rappresentanti, escludendo sia la rappresentanza apparente sia la ratifica, e reputando non utilizzabile il patto inserito in una successiva transazione con la controparte del giudizio, perché stipulata da soggetti privi del potere di rappresentanza e comunque res inter alios acta. Con il ricorso per cassazione l'avvocato deduceva: violazione dell'art. 1398 c.c. e omesso esame di documenti decisivi per la rappresentanza apparente; violazione dell'art. 1399 c.c. e omesso esame di elementi decisivi per la ratifica; violazione dell'art. 2495 c.c. per la responsabilità del liquidatore/socio che aveva incassato le somme e tratto vantaggio dalla prestazione; violazione degli artt. 1398 e 1325 c.c. e vizio di motivazione sulla valenza ratificatoria della transazione; omessa ammissione di prove testimoniali; violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla domanda subordinata di liquidazione secondo tariffa professionale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo, il quinto e il sesto. Ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Venezia in diversa composizione. La cassazione ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso in radice l'operatività della rappresentanza apparente e, in subordine, non aveva verificato se gli elementi allegati dimostrassero una ratifica espressa o implicita del patto sul compenso. Il giudice di rinvio dovrà quindi accertare se ricorrano i presupposti dell'apparenza colposa e dell'affidamento incolpevole del terzo, nonché verificare l'eventuale nullità formale o sostanziale dell'accordo originario e, se del caso, riesaminare anche la domanda subordinata di liquidazione del compenso secondo tariffa. Le spese di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
richiamato come base del rito sommario con cui è stata proposta la domanda di pagamento del compenso
richiamato quale norma sul rito applicabile alla controversia sui compensi professionali
usato per verificare la tempestività del ricorso per cassazione rispetto al termine breve
richiamato in tema di falso rappresentante e responsabilità per il contratto concluso senza potere
richiamato per la ratifica del contratto concluso dal rappresentante privo di potere
richiamato dal ricorrente per sostenere la persistenza di responsabilità del liquidatore/socio dopo la cancellazione della società
richiamato in relazione ai requisiti essenziali del contratto e alla validità del patto sul compenso
richiamato per la dedotta omessa pronuncia sulla domanda subordinata
richiamato per verificare se il patto sul compenso dovesse rivestire forma scritta a pena di nullità nel testo novellato
art. 2 D.L. 223/2006 conv. con L. 248/2006
richiamato come fonte della modifica normativa sulla forma e sui limiti dei patti sul compenso professionale
richiamato quale parametro per l'eventuale liquidazione giudiziale del compenso in via subordinata
Massime di principio
- In materia di rappresentanza contrattuale, la tutela dell'affidamento del terzo può operare anche in presenza di un falsus procurator quando il comportamento colposo del preteso rappresentato abbia ingenerato un ragionevole convincimento circa l'esistenza del potere rappresentativo e il terzo abbia confidato in buona fede su tale apparente potere.
- Il giudice non può escludere apoditticamente l'efficacia del contratto per difetto di potere rappresentativo senza verificare se, in concreto, ricorrano i presupposti della rappresentanza apparente e dell'affidamento incolpevole del terzo.
- In via subordinata rispetto alla rappresentanza apparente, il giudice deve esaminare gli elementi allegati per stabilire se vi sia stata ratifica, anche implicita, dell'atto concluso dal rappresentante privo di potere; la ratifica può provenire dai successori nella posizione della società estinta, se subentrati nei rapporti pendenti.
- La ratifica non è configurabile se il contratto originario sia affetto da nullità formale o sostanziale che lo renda insuscettibile di convalida; perciò il giudice deve preliminarmente verificare la validità dell'accordo prima di esaminare l'eventuale ratifica.
- Quando una domanda principale sul compenso professionale sia contestata per inefficacia dell'accordo, il giudice deve esaminare anche l'eventuale domanda subordinata di liquidazione secondo i parametri tariffari, se ritualmente proposta.
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