Cassazione Civile, Ordinanza n. 06028/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, impugnata dalla società contribuente. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto il gravame della contribuente, decidendo nel merito della pretesa fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., deducendo che la sentenza d'appello fosse viziata perché aveva annullato la cartella nonostante, a suo dire, il ricorso introduttivo di primo grado fosse inammissibile per tardiva costituzione della contribuente: dopo la presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione ex art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992 il 16 settembre 2013, la società si era costituita oltre il termine di trenta giorni, che l'Ufficio riteneva decorrente dal diniego del 2 dicembre 2013 comunicato via PEC. La difesa erariale sosteneva che, anche nel regime previgente alla riforma del 2013, il rigetto espresso del reclamo facesse decorrere il termine mobile di costituzione, e che la costituzione tardiva avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità del ricorso originario, questione già sollevata in primo grado e riproposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della C.t.r. La Corte ha ricostruito la disciplina dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992 nella versione applicabile ratione temporis, sottolineando che, anche prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 147 del 2013, il reclamo-mediazione si inseriva in un unico atto che aveva già la natura e il contenuto del ricorso tributario e che la proposizione del ricorso determinava la pendenza della lite. Da ciò ha tratto la conseguenza che il diniego del reclamo, per far decorrere il termine processuale di trenta giorni per la costituzione, doveva essere comunicato secondo le regole vigenti nel processo tributario; nel caso concreto, invece, la comunicazione via PEC del 2 dicembre 2013 era avvenuta quando la notificazione telematica degli atti nel processo tributario non era ancora consentita. Pertanto quel diniego non era idoneo a far decorrere il termine di costituzione, con la conseguenza che la costituzione della contribuente non poteva dirsi tardiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese. La Corte ha altresì escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per la particolare qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992
comma 2; comma 9; comma 6; comma 7
Nel testo originario, il reclamo-mediazione costituisce un unico atto che, decorso il termine di novanta giorni senza definizione positiva, produce gli effetti del ricorso; la proposizione del ricorso determina la pendenza della lite. Nel regime previgente alle modifiche del 2013, il termine di costituzione poteva decorrere in modo mobile dal diniego espresso, ma solo se quest'ultimo fosse notificato secondo le regole vigenti per gli atti del processo tributario.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine di costituzione del ricorrente è un termine processuale che, nella disciplina del reclamo-mediazione previgente, decorre secondo quanto stabilito dal combinato disposto con l'art. 17-bis, comma 9.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dall'art. 17-bis, comma 9
È uno dei termini di costituzione richiamati dal meccanismo del reclamo-mediazione.
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dall'art. 17-bis, comma 6
Il reclamo deve avere contenuto conforme al ricorso introduttivo del processo tributario.
art. 20 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dall'art. 17-bis, comma 6
L'atto di reclamo va proposto con le modalità e nei termini previsti per il ricorso.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Il ricorso produce l'effetto di impedire l'inoppugnabilità dell'atto.
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
Costituisce il titolo della cartella di pagamento impugnata nel giudizio tributario.
art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
La disciplina dell'utilizzabilità delle notifiche via PEC nel processo tributario è successiva ed è collegata al processo tributario telematico.
Include nell'ambito di applicazione anche gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento di reclamo e mediazione.
art. 4, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della validità della comunicazione via PEC dell'atto amministrativo.
art. 6, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della validità della comunicazione via PEC dell'atto amministrativo.
art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992
comma 2, nel testo originario
La previsione di inammissibilità per omessa presentazione del reclamo è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
art. 24 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto che la sanzione di inammissibilità per omesso reclamo violasse il diritto di difesa.
art. 1, comma 611, lett. a) e b), legge n. 147 del 2013
Ha modificato l'art. 17-bis, trasformando il reclamo in condizione di procedibilità e sopprimendo il termine di costituzione mobile per gli atti notificati dalla data prevista dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non è stato applicato, poiché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Ha soppresso l'art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992 a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Nel regime previgente alla riforma del 2013, il reclamo-mediazione tributario ex art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992 va considerato come un unico atto che ha già struttura e contenuto del ricorso; la lite, quindi, si considera pendente dalla sua proposizione.
- Se il diniego del reclamo deve far decorrere il termine processuale per la costituzione, tale diniego deve essere comunicato con modalità conformi alla disciplina vigente ratione temporis per le notificazioni degli atti del processo tributario; una comunicazione effettuata con mezzo non ancora abilitato non è idonea a far decorrere il termine.
- La natura processuale del termine di costituzione impone che il dies a quo sia individuato in modo coerente con la disciplina delle notificazioni processuali, non potendo l'Amministrazione fondarsi su modalità di comunicazione extra ordinem non consentite all'epoca.
- Nel sistema originario dell'art. 17-bis, la funzione deflattiva del reclamo non esclude la pendenza del giudizio già dalla notificazione del ricorso-reclamo, che resta atto giudiziario a tutti gli effetti.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della sanzione di inammissibilità per omesso reclamo conferma che la fase amministrativa non può essere letta in modo da negare rilievo processuale alla proposizione del ricorso.
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