Cassazione Civile, Ordinanza n. 21395/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2003, fondato sull’applicazione degli studi di settore e su ulteriori elementi di riscontro dello scostamento tra dichiarato e accertato. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva dichiarato inammissibili gli appelli delle due socie perché tardivi e aveva confermato nel merito le riprese nei confronti della società. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano cinque motivi: 1) violazione dell’art. 39, comma 12, lett. c), d.l. 98/2011 per avere la CTR ritenuto tardivi gli appelli delle socie; 2) violazione degli artt. 132, comma 1, n. 2, e 156, comma 2, c.p.c. per mancata indicazione in epigrafe dei nominativi delle due socie, nonostante la sentenza avesse deciso anche i loro appelli; 3) omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’appello della società non fosse illegittimo perché si limitava a riproporre argomentazioni già svolte in primo grado; 4) violazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 e omesso esame sul litisconsorzio necessario, per la mancata riunione e decisione contestuale dei ricorsi della società e dei soci; 5) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, perché gli avvisi erano stati sottoscritti per delega da un capo area controllo senza che la delega fosse prodotta in giudizio.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato d’ufficio un difetto di legittimazione processuale: la società risultava cancellata dal registro delle imprese già nel corso del giudizio di primo grado, quindi estinta e non più esistente come soggetto processuale; inoltre le due socie non erano parti del processo di appello concluso con la sentenza impugnata, ma erano state decise con un diverso e autonomo provvedimento della CTR. Per questo la sentenza è stata cassata senza rinvio, essendo stata resa nei confronti di un soggetto inesistente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato, poiché la decisione è assimilata a una pronuncia di inammissibilità.
Norme richiamate
viene richiamato come base formale dei cinque motivi di ricorso per cassazione
art. 39, comma 12, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98
è invocato dai ricorrenti per contestare la declaratoria di tardività degli appelli delle socie
artt. 132, comma 1, n. 2, e 156, comma 2, c.p.c.
sono richiamati per denunciare un vizio della sentenza di appello per mancata indicazione delle appellanti in epigrafe
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è evocato dai ricorrenti a sostegno della tesi che l’appello non fosse inammissibile perché meramente riproduttivo di argomenti già svolti
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato per sostenere la violazione del litisconsorzio necessario nel processo tributario
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è richiamato per contestare la validità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento per difetto di prova della delega
è richiamato nel dispositivo finale per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Se il ricorso per cassazione è proposto da un soggetto ormai estinto per cancellazione dal registro delle imprese, la Corte deve rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione processuale e cassare la sentenza senza rinvio.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese, intervenuta prima della definizione del giudizio di merito, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio del soggetto societario nei gradi successivi.
- Il ricorso è inammissibile o comunque improcedibile anche quando è proposto da soggetti che non risultano parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.
- Quando emerge che la sentenza impugnata è stata resa nei confronti di un soggetto inesistente o comunque privo di legittimazione processuale, la cassazione senza rinvio è la conseguenza necessitata, senza esame dei motivi di merito.
- In presenza di una questione pregiudiziale assorbente relativa alla legittimazione processuale, i motivi di ricorso inerenti al merito dell’accertamento tributario restano assorbiti.
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