Cassazione Civile, Ordinanza n. 28840/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per Irpef relativa all'anno d'imposta 2016, emesso sul presupposto che alcune movimentazioni di conto corrente, intestato alla medesima o comunque nella sua disponibilità, integrassero redditi d'impresa non dichiarati ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un motivo composito, formalmente rubricato come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. In sostanza, contestava che i giudici di merito avessero posto a suo carico l'onere della prova circa la provenienza e la non imponibilità delle somme movimentate e lamentava che non fossero state adeguatamente valutate le giustificazioni fornite per spiegare i versamenti e i prelevamenti bancari. La ricorrente invocava anche la novella della L. n. 130/2022 in tema di prova nel processo tributario, sostenendo che dovesse gravare sull'Agenzia l'onere di dimostrare le ragioni dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo era sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già esaminati dai giudici di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato la correttezza del ragionamento della sentenza impugnata sulla presunzione legale derivante dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973: l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio producendo i dati risultanti dai conti bancari, mentre incombe sul contribuente fornire una prova contraria analitica e specifica per ciascuna operazione. La Corte ha anche escluso che il nuovo art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 elimini l'efficacia delle presunzioni legali tributarie. Inoltre, poiché la decisione di merito era conforme nei due gradi, il motivo fondato sull'art. 360, n. 5, c.p.c. incorreva anche nella preclusione della c.d. doppia conforme. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese, nonché alla somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
presunzione legale relativa in tema di indagini bancarie; prevede che dati, elementi, prelevamenti e versamenti possano essere posti a base dell'accertamento se il contribuente non dimostra la loro irrilevanza o la loro già inclusione nel reddito
La Corte ribadisce che la norma configura una presunzione legale relativa: l'onere dell'Ufficio è assolto mediante i dati bancari, mentre il contribuente deve fornire prova contraria specifica e analitica; per i prelevamenti la presunzione opera nei limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
motivo formalmente dedotto per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
La Corte rileva che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge e vizio motivazionale, mira in realtà a una rivalutazione del merito ed è quindi inammissibile in cassazione.
richiamato quale parametro di distonia del ricorso rispetto a un orientamento consolidato
Il ricorso è ritenuto inammissibile perché contrario a principi di legittimità consolidati sulla presunzione da indagini bancarie.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale"
La Corte afferma che la disposizione non elimina né contrasta con le presunzioni legali previste dalla normativa tributaria sostanziale, che continuano a imporre al contribuente la prova contraria.
novella applicabile ai processi pendenti alla data del 16 settembre 2022
La riforma del processo tributario non sposta in via generale l'onere della prova sull'amministrazione in presenza di presunzioni legali tributarie.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
accertamento induttivo puro
Le operazioni su conti intestati a terzi, se riferibili al contribuente e non giustificate, possono essere valorizzate nell'accertamento induttivo, senza ulteriore onere probatorio per l'Amministrazione sulla riferibilità del conto.
condanna della parte soccombente in conformità alla proposta di definizione accelerata
La conformità della decisione finale alla proposta rifiutata legittima la condanna per abuso del processo secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
La Corte richiama la struttura della definizione accelerata quale contesto che consente la valutazione ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
raddoppio del contributo unificato, se dovuto per legge
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, l'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 opera come presunzione legale relativa: l'Amministrazione può fondare l'accertamento sui dati risultanti dai conti, e il contribuente deve fornire una prova contraria specifica, analitica e documentata per ogni operazione contestata.
- La deduzione, in cassazione, di violazione di legge o di omesso esame di fatto non è ammissibile quando, nella sostanza, si chieda una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La riforma dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 non neutralizza le presunzioni legali tributarie sostanziali, che continuano a governare la distribuzione dell'onere probatorio nei rapporti d'imposta.
- Quando la decisione d'appello conferma integralmente quella di primo grado, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. incontra anche la preclusione della c.d. doppia conforme.
- Nei procedimenti definiti con decisione accelerata, la conformità del provvedimento finale alla proposta rifiutata può fondare la condanna per abuso del processo ex art. 96 c.p.c.
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