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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10900/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a IRPEF per l'anno d'imposta 2002. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso perché la cartella presupposta non risultava validamente notificata: la CTP aveva ritenuto inammissibile, in appello, la documentazione prodotta dalla società della riscossione a prova della notifica della cartella e, comunque, aveva rilevato l'assenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito in Comune. La CTR del Lazio aveva confermato. La società della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, sostenendo che in appello nel processo tributario siano liberamente producibili nuovi documenti; 2) omesso esame della relata di notifica, dalla quale si sarebbe desunto che la raccomandata informativa non era stata ricevuta per compiuta giacenza; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la relata di notifica; 4) violazione dell'art. 140 c.p.c., assumendo che per il perfezionamento della notifica basti la spedizione della raccomandata informativa, senza necessità della prova della ricezione. L'Agenzia delle Entrate ha solo depositato memoria, mentre il contribuente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, rigettando il quarto e dichiarando inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. In motivazione, la Corte ha affermato che nel processo tributario d'appello è consentita la produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti e anche se la parte era contumace in primo grado, poiché l'art. 58 d.lgs. 546/1992 prevale sull'art. 345 c.p.c. Il quarto motivo è stato respinto perché, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica della cartella richiede non solo l'invio ma anche l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, con applicazione dell'art. 140 c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specifica indicazione della norma violata e perché la verifica della notifica della cartella implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il terzo motivo è stato accolto perché la CTR aveva omesso di esaminare integralmente il documento relativo alla notifica, in particolare la busta postale recante la stampigliatura di compiuta giacenza.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    nel giudizio tributario di appello consente la libera produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado e anche se prodotti irritualmente o da parte rimasta contumace in primo grado; prevale sulla disciplina generale dell'art. 345 c.p.c. per il principio di specialità.

  • art. 345 c.p.c.

    non opera nel giudizio tributario di appello, poiché sostituito dalla disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. 546/1992.

  • art. 140 c.p.c.

    nei casi di irreperibilità relativa il perfezionamento della notificazione richiede l'esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti, compreso l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale; la sola spedizione non basta.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    le censure di legittimità sono state valutate come violazione di legge, errori processuali e omesso esame di fatti decisivi, con accoglimento solo per alcuni motivi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    non precludeva l'esame del motivo di omesso esame perché non vi era doppia conforme, avendo le due decisioni di merito fondamenti fattuali non coincidenti.

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato quale espressione del principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore, per affermare la permanenza dello ius postulandi del procuratore della società estinta fino a sostituzione.

  • art. 1 d.l. n. 193/2016

    convertito con modificazioni dalla l. n. 225/2016

    la successione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al precedente agente della riscossione non priva il difensore già costituito dello ius postulandi nel grado in corso.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 258/2012

    per la notifica della cartella in ipotesi di irreperibilità relativa si applica il modello dell'art. 140 c.p.c., con necessità della prova dell'avviso di ricevimento/compiuta giacenza.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    concorre a rendere applicabile il procedimento di cui all'art. 140 c.p.c. alla notificazione della cartella esattoriale nei casi di irreperibilità relativa.

  • art. 1, comma 1, lett. aa), d.lgs. n. 220/2023

    la Corte precisa che la giurisprudenza richiamata riguarda il testo previgente dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, applicabile ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della novella.

  • Corte cost. n. 258/2012

    la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 ha imposto, per le notifiche ancora sub iudice, l'applicazione del procedimento ex art. 140 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello le parti possono produrre liberamente nuovi documenti, anche se già esistenti al momento del giudizio di primo grado e anche se la parte era contumace in prime cure; la preclusione dell'art. 345 c.p.c. non si applica per effetto della disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. 546/1992.
  • Quando si contesta la validità della notificazione di una cartella esattoriale eseguita per irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento richiede la dimostrazione di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., inclusa l'effettiva ricezione della raccomandata informativa o, in alternativa, la compiuta giacenza risultante dalla relativa documentazione.
  • L'omesso esame di un documento decisivo sussiste quando il giudice di merito valuta solo una parte del contenuto documentale, trascurando un elemento idoneo a comprovare un fatto decisivo controverso.
  • La verifica della regolarità della notificazione di una cartella non integra un vizio del processo tributario, ma un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione non è consentito un riesame diretto degli atti per sostituire tale valutazione.
  • Nei giudizi ancora sub iudice, la disciplina della notificazione deve essere valutata alla luce degli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale intervenute sulla norma processuale o sostanziale rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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