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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30389/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava per cassazione la sentenza della CTR Campania che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva confermato il recupero a tassazione, ai fini IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2012, di costi relativi a fatture emesse da una ditta che curava la gestione della promozione pubblicitaria di una società sportiva dilettantistica, nell'ambito di un contratto di sponsorizzazione avente ad oggetto la diffusione del marchio dello studio legale della ricorrente durante eventi sportivi trasmessi in televisione. Con l'unico motivo la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 54 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse l'effettività delle prestazioni fatturate; che la CTR avesse erroneamente escluso l'inerenza dei costi, confondendo il giudizio di inerenza con una valutazione utilitaristica del ritorno economico; che le spese di sponsorizzazione fossero deducibili se intrinsecamente connesse all'attività professionale; e che, in ogni caso, l'art. 9, comma 8, della L. n. 289 del 2002 attribuisse alle sponsorizzazioni verso società sportive dilettantistiche una presunzione di inerenza e deducibilità entro il limite di 200.000 euro.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, nelle spese di sponsorizzazione, incombe sul contribuente l'onere di provare l'esistenza delle operazioni fatturate e la coerenza economica dei costi rispetto a ricavi e utili, valutando non solo l'effettività delle operazioni ma anche il loro ritorno commerciale. Ha poi rilevato che la CTR aveva fondato la decisione su più rationes concorrenti: mancanza di data certa del contratto di sponsorizzazione, mancata precisa determinazione dei costi e insufficienza della documentazione di supporto, nonché assenza di prova dell'effettivo vantaggio economico, evidenziata anche dalla riduzione dei redditi nei tre anni successivi. La censura, limitata a contestare l'inerenza, non colpiva integralmente la ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con previsione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 53, 54 e 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la deducibilità e l'inerenza dei costi; la Corte li considera nel quadro della disciplina fiscale dei costi, ma respinge la censura perché non supera le carenze probatorie accertate in fatto.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Invocato per contestare il disconoscimento della detrazione IVA correlata alle fatture di sponsorizzazione; la Corte non accoglie la doglianza perché ritiene non provata l'effettività delle operazioni.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, in tema di sponsorizzazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza e la coerenza economica dei costi dedotti nonché il loro concreto ritorno commerciale.

  • art. 9, comma 8, L. n. 289 del 2002

    Richiamato dalla ricorrente come fonte di una presunta inerenza/deducibilità automatica delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche entro una certa soglia; il testo non accoglie tale tesi e valorizza invece la prova concreta dell'effettività e coerenza economica della spesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla deducibilità delle spese di sponsorizzazione, il contribuente deve provare non solo l'effettività delle operazioni fatturate, ma anche la coerenza economica della spesa rispetto all'attività svolta, ai ricavi e agli utili.
  • Il giudice di merito può negare la deducibilità quando emergano plurimi indici sintomatici di inattendibilità della spesa, quali l'assenza di data certa del contratto, l'indeterminatezza dell'importo o della prestazione e la mancanza di riscontri documentali.
  • La censura di legittimità è inefficace se si limita a contestare una sola delle rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, senza confrontarsi con tutti gli autonomi argomenti decisivi.
  • In tema di sponsorizzazioni, la valutazione di inerenza non è meramente astratta, ma richiede un apprezzamento del concreto nesso tra costo sostenuto e finalità promozionale perseguita, senza che ciò comporti sindacato generalizzato sulle scelte imprenditoriali.
  • La deducibilità o detraibilità di costi documentati da fatture presuppone che il complessivo quadro probatorio consenta di ritenere effettivamente svolta l'attività fatturata e plausibile il suo ritorno economico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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