Cassazione Civile, Ordinanza n. 34419/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti di un contribuente per omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute nella Repubblica di San Marino per l'anno d'imposta 2012. Il ricorso era articolato in due motivi: con il primo si denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente; con il secondo si deduceva violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 55 d.P.R. 633/1972 e 12 d.l. 78/2009, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe ignorato la presunzione legale di evasione connessa alle movimentazioni finanziarie contestate. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, perché sorretta da una ratio decidendi chiara: l'Ufficio non aveva indicato gli istituti bancari e i conti correnti da o verso i quali sarebbero state effettuate le movimentazioni contestate, rendendo impossibile riferire con certezza le operazioni al contribuente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, proprio in base a tale ratio, la CTR aveva escluso in radice il presupposto soggettivo necessario per applicare la presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità. È stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
richiamato dall'Agenzia a sostegno della presunzione e dell'utilizzabilità delle movimentazioni finanziarie ai fini accertativi, ma ritenuto non decisivo perché mancava la riferibilità certa delle operazioni al contribuente
richiamato nel secondo motivo di ricorso come base normativa del recupero impositivo, ma non ritenuto violato dalla CTR alla luce della carenza del presupposto soggettivo
la Corte evidenzia che la CTR ha escluso in radice il presupposto soggettivo necessario per l'applicazione della presunzione legale di evasione prevista dalla norma
citato per indicare il deposito di controricorso e memoria nella fase camerale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Cass. S.U. 22232/2016
richiamata per il principio secondo cui la motivazione è solo apparente quando è impossibile comprendere il fondamento decisorio della sentenza
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza non è apparente quando, pur sintetica, consente di individuare in modo chiaro la ratio decidendi e le ragioni del rigetto delle pretese avversarie.
- In materia di accertamenti fondati su movimentazioni finanziarie, la presunzione legale non può operare se l'Ufficio non indica con sufficiente precisione i conti, gli istituti bancari e le operazioni che rendono riferibili i movimenti al contribuente.
- La violazione delle norme presuntive in ambito tributario non può essere dedotta in modo utile quando il giudice di merito abbia escluso a monte il presupposto soggettivo necessario all'applicazione della presunzione.
- Quando l'amministrazione finanziaria soccombe in cassazione, le spese seguono la soccombenza; il raddoppio del contributo unificato non si applica se la parte è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
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