Cassazione Civile, Ordinanza n. 24682/2025 del 06/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 nei confronti della società conferitaria di un ramo d'azienda, ritenuta responsabile in solido per debiti fiscali della società cedente ai sensi dell'art. 2560 c.c. La CTR aveva annullato la cartella e l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2560 c.c. e 14 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la norma fiscale speciale non escluda la disciplina civilistica, ma vi si coordini in termini di complementarietà. Parallelamente, la società ha presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, versando la prima rata; l'Agenzia ha opposto diniego assumendo che la cartella fosse mero atto di riscossione e non atto definibile. La società ha quindi impugnato il diniego, deducendo violazione dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119/2018. La Corte ha esaminato prioritariamente questo secondo ricorso, ritenendolo fondato: la cartella emessa nei confronti del cessionario/conferitario, quando è il primo atto con cui la pretesa fiscale viene resa nota e si controverte anche sulla sussistenza della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., ha natura impositiva e può essere definita agevolmente. Poiché la domanda e il pagamento della prima rata erano provati e non vi erano ulteriori contestazioni, il giudizio è stato dichiarato estinto; le spese del giudizio di definizione sono state poste a carico di chi le aveva anticipate e quelle del ricorso contro il diniego sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso il doppio contributo unificato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, ha dichiarato estinto il giudizio relativo alla lite definita ex art. 6 d.l. n. 119/2018, ha posto le spese di quel giudizio a carico della parte che le aveva anticipate e ha compensato le spese del giudizio sul diniego. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato. Dal testo disponibile non emerge in modo completo la parte finale del dispositivo relativa al ricorso principale dell'Agenzia contro la sentenza della CTR, ma la ratio esposta riguarda l'accoglimento del ricorso sul diniego e la conseguente estinzione del giudizio definito.
Norme richiamate
La responsabilità del cessionario/conferitario per i debiti dell'azienda ceduta può rilevare come base della pretesa fiscale; la Corte richiama la disciplina civilistica in relazione alla natura impositiva della cartella quando essa costituisce il primo atto di esercizio della pretesa nei confronti del nuovo soggetto obbligato.
È richiamato dal ricorrente come norma speciale sui debiti tributari in caso di cessione d'azienda; la Corte dà atto dell'orientamento secondo cui opera in rapporto di complementarietà con l'art. 2560 c.c.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La cartella nasce da controllo automatizzato; questo dato è rilevante per descrivere l'origine della pretesa fiscale, ma non esclude di per sé la definibilità della lite quando l'atto è il primo atto impositivo verso il contribuente.
art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018
La definizione agevolata è ammissibile quando la cartella, nei confronti del cessionario/conferitario, ha natura sostanzialmente impositiva e introduce per la prima volta la pretesa fiscale; le spese del relativo giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto dall'Agenzia per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato indirettamente nel passaggio sul doppio contributo unificato; la Corte esclude il raddoppio nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, ciò che rileva non è la formale qualificazione dell'atto come impositivo o di riscossione, ma se esso costituisca il primo atto con cui il contribuente viene reso edotto della pretesa fiscale fatta valere nei suoi confronti.
- Quando la cartella di pagamento è emessa nei confronti del cessionario o conferitario di azienda e la lite investe anche la sussistenza della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., la cartella assume natura sostanzialmente impositiva e può rientrare tra gli atti definibili ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018.
- La definibilità della lite presuppone che le contestazioni del contribuente non attengano ai soli vizi propri della cartella, ma investano anche la fondatezza della pretesa tributaria.
- In presenza di domanda di definizione agevolata tempestiva, corredata dal pagamento della prima rata e in assenza di ulteriori contestazioni, il giudizio va dichiarato estinto.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di misura di natura sostanzialmente sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva.
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