Cassazione Civile, Sentenza n. 34216/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo al 2007 che ha attribuito al ricorrente, in quanto socio al 50% della Ferretti s.r.l., maggiori redditi da capitale "per trasparenza" a seguito dell'accertamento nei confronti della società basato su p.v.c. della G.d.F. e su un bilancio di rettifica presentato dai soci subentranti. Il ricorrente deduceva, in particolare, che il bilancio di rettifica era giudizialmente accertato come falso (anche se per effetto di prescrizione) e che, perciò, l'accertamento induttivo e la presunzione di attribuzione degli utili ai soci erano illegittimi. Sosteneva inoltre violazioni di regole probatorie e carenza di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e/o infondati i motivi principali: il ricorrente non ha rispettato il principio di autosufficienza del ricorso di cassazione (art. 366 c.p.c.) non allegando gli atti essenziali; ha confuso e cumulato censure di diversa natura rendendo il giudizio di legittimità inidoneo a sindacare la decisione; inoltre la CTR aveva motivatamente ritenuto che l'accertamento societario fosse stato operato con "metodo induttivo puro" partendo dai dati positivi indicati nel bilancio pro tempore e calcolando gli elementi negativi forfettariamente (anche con riferimento agli studi di settore), per cui la veridicità del bilancio di rettifica dei subentranti era sostanzialmente ininfluente ai fini della ricostruzione reddituale. In presenza di omessa dichiarazione la ricostruzione induttiva e la presunzione di attribuzione pro quota in società a ristretta base sono ammesse e gravano sul contribuente gli oneri probatori contrari, non forniti da Simeone. Nulla sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
Richiamato nel contesto delle regole probatorie fiscali: la Corte richiama la possibilità, nell'accertamento, di utilizzare presunzioni (anche se semplici) in presenza di anomalie contabili; tuttavia la distinzione fra presunzioni idonee e presunzioni "supersemplici" dipende dal contesto (omessa dichiarazione e metodo induttivo).
Richiesto per l'accertamento in caso di omessa presentazione della dichiarazione: l'Ufficio può determinare il reddito con metodo induttivo e utilizzare presunzioni "supersemplici" che invertono l'onere della prova sul contribuente.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39 (cfr. D.L. n.223/2006 richiamato)
in assenza di documentazione di segno contrario, la distribuzione dei maggiori utili accertati in capo ai soci deve presumersi avvenuta nello stesso periodo di imposta in cui gli utili sono stati conseguiti
La Corte conferma che in società a ristretta base azionaria opera la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, salvo prova contraria che dimostri accantonamento o reinvestimento.
Richiamato in tema di onere della prova: la sentenza riafferma che, dopo l'accertamento induttivo e la presunzione, grava sul contribuente l'onere di fornire elementi contrari idonei a superare la presunzione.
Codice Civile, artt. 2727 e 2729
Riferiti agli oneri probatori e ai requisiti delle presunzioni. La Corte distingue tra presunzioni idonee (che devono avere gravità, precisione e concordanza) e le presunzioni "supersemplici" utilizzabili in caso di omessa dichiarazione; quest'ultime possono legittimare l'accertamento induttivo.
Richiamato nella critica del ricorrente circa la ripartizione degli utili tra i soci all'atto del deposito del bilancio di rettifica; la Corte ricorda la giurisprudenza secondo cui gli utili extracontabili si presumono distribuiti nel periodo stesso in cui sono conseguiti, indipendentemente da formale deliberazione.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1 (nn. 3, 5)
Norme invocate dal ricorrente come criteri di censura in cassazione; la Corte ha ritenuto in parte i motivi mal formulati o cumulati impropriamente e pertanto inammissibili o non fondati.
Codice di Procedura Civile, art. 366, comma 1
Applicato per il principio di autosufficienza del ricorso di cassazione: il ricorrente non ha allegato gli atti essenziali (avviso di accertamento e p.v.c.), rendendo il ricorso non autosufficiente e ostacolando il controllo di legittimità.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato alla fine della sentenza per attestare la sussistenza dei presupposti (la frase è interrotta nel testo), indicazione formale sulla tenuta degli atti relativi alla notifica o alla documentazione fiscale.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione può determinare il reddito con metodo induttivo puro e utilizzare presunzioni "supersemplici" che spostano l'onere probatorio sul contribuente.
- Nelle società a ristretta base azionaria opera la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci: spetta al socio fornire documentazione che provi l'accantonamento o il reinvestimento degli utili per superare la presunzione.
- La mera esistenza di un procedimento penale o di una sentenza penale dichiarativa per prescrizione non invalida automaticamente un accertamento tributario fondato su metodo induttivo quando la veridicità del bilancio non sia stata decisiva per la ricostruzione reddituale.
- Per il ricorso in Cassazione è essenziale il rispetto del principio di autosufficienza: bisogna allegare gli atti processuali essenziali (es. avviso di accertamento, p.v.c.) per rendere sindacabile la decisione di merito.
- La distinzione fra "metodo induttivo analitico" e "metodo induttivo puro" è cruciale: nel primo si integra il bilancio con presunzioni semplici, nel secondo si può prescindere dal bilancio se le scritture sono ritenute complessivamente inattendibili.
- Accorpamenti o cumulazioni disordinate di censure (es. mescolare vizio di motivazione con violazioni di norme probatorie) possono determinare l'inammissibilità o l'inefficacia del ricorso di legittimità.
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