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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37546/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo riferito a una cartella di pagamento iscritta a seguito della definitività di un atto di recupero crediti per incrementi occupazionali. L’atto impositivo originario era stato impugnato; il giudizio, dopo cassazione con rinvio, si era estinto per mancata riassunzione. La CTR aveva ritenuto che tale mancata riassunzione avesse determinato il passaggio in giudicato della sentenza di appello che aveva annullato l’avviso di accertamento, con conseguente venir meno del titolo per l’iscrizione a ruolo e nullità della cartella. Successivamente la società aveva chiesto la definizione agevolata della lite, ma l’Agenzia aveva negato il condono sul presupposto che la lite non avesse ad oggetto un atto impositivo. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art. 393 c.p.c. e dell’art. 63, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’estinzione del giudizio di rinvio comporta la definitività dell’atto impositivo, non il suo annullamento; la contribuente ha contestato il diniego di condono, ma senza dimostrare lo specifico interesse ad agire richiesto dalla disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendolo infondato. Ha invece accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate: ha cassato la sentenza della CTR e ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della contribuente contro l’estratto di ruolo, applicando la disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, che esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e ammette la tutela diretta solo in casi specifici di concreto pregiudizio, non dimostrati nel caso di specie. Le spese del doppio grado di merito sono state compensate; quelle di legittimità poste a carico della contribuente; nessuna statuizione sulle spese del giudizio sul condono per mancata attività difensiva dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nella decisione di merito

  • art. 393 c.p.c.

    l’estinzione del giudizio di rinvio non determina il passaggio in giudicato della sentenza di appello che abbia annullato l’atto, ma comporta l’estinzione dell’intero processo e la definitività dell’atto impositivo

  • art. 63, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    se la riassunzione non avviene nei termini o sopravviene causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue

  • art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018

    disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi

  • art. 10, primo comma, d.l. n. 119/2018

    consente la definizione delle controversie tributarie pendenti che abbiano ad oggetto atti impositivi

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in tema di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    individua gli atti impugnabili nel processo tributario; il ruolo è atto impositivo impugnabile, l’estratto di ruolo non lo è

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."

    la norma è ricognitiva della natura non impugnabile dell’estratto di ruolo e seleziona tassativamente i casi in cui la cartella o il ruolo invalidamente notificati sono direttamente impugnabili, subordinando la tutela allo specifico interesse ad agire

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato quale uno dei casi di pregiudizio specifico che consente l’impugnazione diretta

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio specifico che consente l’impugnazione diretta

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito documentale in cassazione per dimostrare l’interesse ad agire

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    richiamato per i principi enunciati nell’interesse della legge

Massime di principio

  • L’estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione non elimina l’atto impositivo già impugnato, ma ne determina la definitività; ne consegue che la pretesa tributaria si consolida e i termini per l’esazione decorrono da quel momento.
  • Nel processo tributario l’estratto di ruolo, quale mero elaborato informatico contenente gli elementi del ruolo, non costituisce di per sé un atto impositivo impugnabile.
  • La diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non o invalidamente notificata è ammessa solo nei casi in cui il contribuente dimostri uno specifico e concreto pregiudizio, secondo le ipotesi tipizzate dalla legge sopravvenuta.
  • L’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo ha natura dinamica e deve sussistere fino alla decisione; se la parte non dimostra il pregiudizio specifico richiesto dalla disciplina vigente, il ricorso originario è inammissibile.
  • La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le liti aventi ad oggetto atti impositivi e non può essere riconosciuta quando la controversia, nella configurazione processuale concreta, non rientri nei presupposti legali della procedura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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