Cassazione Civile, Ordinanza n. 13112/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento per IRPEF e IVA relative al periodo d’imposta 2010, emessa a seguito di controllo automatizzato. Il contribuente aveva presentato istanza di autotutela senza esito e aveva poi impugnato la cartella. In primo grado aveva ottenuto accoglimento, ma la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 329 c.p.c. e del regime processuale tributario, sostenendo che lo sgravio totale del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado avrebbe integrato acquiescenza e cessazione della materia del contendere, rendendo improponibile l’appello; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe considerato circolari e risoluzioni dell’Agenzia che ritenevano tempestivo il re-invio telematico entro cinque giorni dallo scarto; 3) violazione delle norme sulla decadenza per la notifica della cartella, assumendo che il termine triennale dovesse decorrere dall’anno 2011, come se la dichiarazione fosse tempestiva; 4) violazione dello Statuto del contribuente per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell’iscrizione a ruolo; 5) nullità della sentenza per motivazione asseritamente perplessa e incomprensibile, connessa alla tesi della tempestività del Modello Unico 2011 tramite re-invio entro cinque giorni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e cinque i motivi. Ha affermato che l’integrale sgravio del ruolo dopo una sentenza favorevole al contribuente non equivale di per sé ad acquiescenza né comporta cessazione della materia del contendere. Ha poi chiarito che, per la dichiarazione trasmessa telematicamente, la presentazione si perfeziona con la ricezione da parte dell’Amministrazione; gli eventuali errori bloccanti consentono il rimedio solo se il secondo invio e la ricezione avvengono nei tempi utili, mentre nel caso concreto la dichiarazione è risultata ricevuta il 4 gennaio 2012, quindi presentata nel 2012. Da ciò discendeva che il termine per la notifica della cartella decorreva dal 2012 e non dal 2011. La Corte ha inoltre escluso la necessità del contraddittorio preventivo perché la cartella derivava dal mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, senza incertezze rilevanti. Infine, ha negato il vizio di motivazione, osservando che la sentenza impugnata spiegava chiaramente il decisum e che, in cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5 c.p.c., non sono ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione oltre il minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Lo sgravio totale del ruolo successivo alla sentenza di primo grado favorevole al contribuente non integra automaticamente acquiescenza all'impugnazione della sentenza.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La cartella può derivare dal controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi; nel caso concreto il riferimento serve a ricondurre l'atto alla liquidazione automatizzata.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
La cartella può derivare dal controllo automatizzato anche in materia IVA.
art. 3, comma 2, d.P.R. n. 322/1998
La dichiarazione trasmessa per via telematica si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, ma la rilevanza probatoria e perfezionativa dipende dalla ricezione da parte dell'Amministrazione secondo il comma 10.
art. 3, comma 10, d.P.R. n. 322/1998
La dichiarazione si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento dell'Amministrazione finanziaria, che prova l'avvenuta e tempestiva consegna.
Per le somme iscritte a ruolo, la cartella deve essere notificata entro il termine decadenziale calcolato dalla presentazione della dichiarazione.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
Il contraddittorio preventivo è richiesto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è dovuto quando si procede per mero mancato pagamento di quanto dichiarato.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
L'omessa comunicazione di irregolarità, nelle ipotesi considerate, non comporta di per sé la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per la censura di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non consente censure di mera insufficienza o contraddittorietà.
Norma richiamata come disciplina del ricorso per cassazione nel processo tributario.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, secondo il minimo costituzionale.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, lo sgravio integrale del ruolo disposto dopo una sentenza favorevole al contribuente non vale, di regola, come acquiescenza alla sentenza né determina automaticamente cessazione della materia del contendere.
- Per le dichiarazioni fiscali trasmesse telematicamente, ai fini dell'adempimento rileva la ricezione da parte dell'Amministrazione finanziaria; se il primo invio viene scartato, la tempestività del rimedio dipende dal rispetto delle modalità e dei tempi previsti, e in mancanza la dichiarazione si considera presentata alla data del successivo invio ricevuto.
- Il termine di decadenza per la notifica della cartella collegata al controllo automatizzato decorre dall'anno in cui la dichiarazione risulta effettivamente presentata/ricevuta, non dall'anno in cui il contribuente avrebbe voluto far decorrere il termine sulla base di un invio non perfezionato.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è necessario in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo: è richiesto solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; se la pretesa deriva dal mero mancato pagamento di quanto dichiarato, la sua omissione non comporta invalidità della cartella né automaticamente la riduzione di sanzioni e interessi.
- Nel ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non sono ammissibili censure dirette a denunciare semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il vizio rilevante è solo quello che supera il minimo costituzionale, cioè motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
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