Cassazione Civile, Ordinanza n. 18090/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un immobile sito in Formello, originariamente oggetto di denuncia DOCFA per cambio di destinazione d'uso, ristrutturazione e variazione toponomastica. La società proprietaria aveva proposto classamento in categoria C/3 con rendita inferiore; l'Ufficio, in autotutela, aveva rettificato la classificazione in D/7 e attribuito una rendita più elevata, poi notificando l'avviso di accertamento catastale. In cassazione la società ha dedotto quattro censure: (1) motivazione insufficiente dell'avviso, perché privo dei dati fattuali e giuridici che avrebbero giustificato il passaggio a D/7 e privo di specifica confutazione della proposta del contribuente; (2) violazione delle norme invocate per la mancata effettuazione di sopralluogo e per la pretesa necessità di contraddittorio endoprocedimentale; (3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nelle argomentazioni difensive svolte in appello; (4) nullità della sentenza di merito per motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, essendo il classamento scaturito da procedura DOCFA attivata dalla parte e non risultando contestati gli elementi di fatto descritti dal contribuente, l'avviso fosse adeguatamente motivato con l'indicazione dei dati catastali, della classificazione attribuita, della variazione di classamento e della perizia posta a base della rendita. Ha inoltre affermato che, in tali ipotesi, non è necessario il sopralluogo dell'Ufficio, né un contraddittorio endoprocedimentale ulteriore, specie per i fabbricati di categoria D per i quali la rendita può essere determinata mediante stima diretta su base documentale. Il terzo motivo è stato respinto perché l'omesso esame di argomentazioni difensive non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, che deve invece riguardare un fatto storico. Il quarto motivo è stato respinto poiché la sentenza di merito conteneva un percorso argomentativo chiaro e non presentava un'anomalia motivazionale rilevante in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con gli effetti sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 74, comma 1, L. n. 342 del 2000
ai sensi dell’articolo 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000
richiamato quale base del procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento catastale successivo alla rettifica della rendita
art. 72 d.lgs. n. 300 del 1999
facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
consente all'Agenzia di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con effetti sulla validità della notifica presso tale sede
rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
la nullità della notifica del ricorso per cassazione può essere sanata mediante rinnovazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione ex articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura è stata esaminata come deduzione di violazione di legge in tema di motivazione dell'avviso e di sopralluogo nel classamento catastale
articolo 12 della legge n. 212 del 2000
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di sopralluogo e contraddittorio, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto
art. 61 d.P.R. n. 1142 del 1949
articolo 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949
invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa obbligatorietà del sopralluogo; la Corte esclude tale necessità nella procedura DOCFA
art. 11, comma 1, d.l. n. 70 del 1988 conv. in L. n. 154 del 1988
secondo quanto si desume dall'art. 11, comma 1^, d.l. n. 70 del 1988, convertito nella legge n. 154 del 1988
richiamato per affermare che la visita-sopralluogo va esclusa quando il nuovo classamento consegua a denuncia di variazione catastale del contribuente
come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973
i fabbricati a destinazione speciale o particolare del gruppo D sono classificati mediante stima diretta, senza che ciò implichi necessariamente sopralluogo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
il vizio riguarda solo un fatto storico decisivo, non l'omesso esame di argomentazioni difensive o elementi istruttori
rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione inesistente o apparente ricorre solo in presenza di un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
e nel caso di specie dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la soccombenza comporta l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel classamento catastale attivato tramite procedura DOCFA, l'avviso dell'Ufficio è sufficientemente motivato quando indica i dati oggettivi dell'immobile, la classe attribuita e l'eventuale perizia o base estimativa, purché non vengano contestati gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente.
- Se la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi fattuali già forniti dal contribuente, non è richiesta una motivazione analitica confutativa; tale motivazione è invece necessaria solo quando l'Ufficio disattenda specifici elementi di fatto dichiarati in DOCFA.
- In tema di revisione della rendita catastale, il sopralluogo non è necessario quando il nuovo classamento deriva da una denuncia di variazione presentata dal contribuente o da una stima diretta fondata su documentazione già disponibile; la visita è funzionale soprattutto agli accertamenti d'ufficio su variazioni non dichiarate.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata confutazione di singole argomentazioni difensive o di elementi istruttori.
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza è priva, in concreto, di un percorso argomentativo percepibile o presenta un'anomalia motivazionale radicale; non è sufficiente la sola insufficienza o sinteticità della motivazione.
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