Cassazione Civile, Ordinanza n. 19902/2021 del 13/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso due avvisi di accertamento con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, fondati sul possesso di un immobile adibito ad abitazione principale, di un autoveicolo e sulle spese di finanziamento, rideterminando in aumento il reddito dichiarato per gli anni 2007 e 2008 e chiedendo maggiori Irpef e addizionali. Il contribuente aveva impugnato gli atti, ma i giudici di merito avevano respinto i ricorsi. In cassazione il ricorrente deduceva, con sei motivi, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi: sosteneva che il redditometro fosse una presunzione semplice da corroborare con ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti; che il contraddittorio endoprocedimentale fosse obbligatorio a pena di nullità; che l'onere della prova contraria sorgesse solo dopo una presunzione dell'Ufficio adeguatamente formata; che dovesse considerarsi il reddito familiare e non solo quello individuale; che l'autovettura attribuita fosse stata in realtà restituita o comunque utilizzata professionalmente; e che andassero valutate le disponibilità finanziarie pregresse e i risparmi risultanti dagli estratti conto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo perché formulati in modo promiscuo, confuso e non autosufficiente, con carenze di specificità, mancata chiara indicazione delle norme asseritamente violate e sostanziale richiesta di riesame del merito. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che per gli anni d'imposta 2007 e 2008 si applicava la disciplina dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 anteriore alla riforma del 2010, nella quale non era previsto un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento sintetico. Di conseguenza ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva; per gli anni 2007 e 2008 si applica la disciplina previgente alla novella del 2010, che non richiedeva il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio.
art. 38, comma 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
introdotto dalla riforma del 2010; la Corte ne limita l'applicazione agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, cioè ai periodi d'imposta dal 2009 in poi.
d.m. 10 settembre 1992
richiamato come base regolamentare del redditometro insieme al d.m. 29 aprile 1999.
d.m. 29 aprile 1999
richiamato come base regolamentare del redditometro insieme al d.m. 10 settembre 1992.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il ricorrente deve formulare censure specifiche, indicando la norma violata e il fatto decisivo omesso; non è ammissibile una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
i motivi devono contenere esposizione chiara dei fatti, specificazione delle censure e indicazione/autosufficienza degli atti e documenti rilevanti, altrimenti il ricorso è inammissibile.
richiamato per definire il fatto principale e il tema dell'onere della prova; la censura non può tradursi in un riesame delle prove da parte della Cassazione.
richiamata dal ricorrente per dedurre la violazione dello Statuto del contribuente, ma la Corte esclude che, per le annualità in causa, ciò imponga il contraddittorio endoprocedimentale.
art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal ricorrente quale fondamento del contraddittorio; la Corte non lo ritiene applicabile nel senso sostenuto per gli accertamenti relativi alle annualità anteriori al 2009.
la Corte lo considera norma innovativa per la disciplina del redditometro, applicabile solo dal 2009 in avanti quanto all'obbligo di contraddittorio.
legge di conversione del d.l. n. 78/2010, rilevante per l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'accertamento sintetico.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge deve indicare in modo specifico la norma asseritamente violata, il contenuto del precetto e il contrasto con la sentenza impugnata; censure generiche o promiscue sono inammissibili.
- È inammissibile il motivo che cumuli in modo confuso violazione di legge e vizio motivazionale senza distinguere chiaramente le doglianze e senza rendere intelligibile la critica rivolta alla decisione di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice richiesta di rivalutazione delle prove o del ragionamento decisorio del giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o indicando con precisione atti e documenti rilevanti; la Corte di cassazione non può supplire con indagini esplorative.
- Per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori alla riforma del 2010 non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo una previsione specifica applicabile ratione temporis.
- La disciplina introdotta nel 2010 sull'accertamento sintetico opera solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della novella.
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