Cassazione Civile, Ordinanza n. 19227/2021 del 07/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da due avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente con metodo sintetico ex art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con rideterminazione del reddito complessivo e maggiore IRPEF/addizionale. Il contribuente aveva contestato l'accertamento sostenendo di avere fornito elementi idonei a vincere la presunzione, in particolare il disinvestimento derivante dalla vendita di un'autovettura per euro 17.000, non considerato dall'Ufficio. In cassazione deduceva: (1) violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e dei principi dello Statuto del contribuente, per omessa considerazione delle prove offerte dal contribuente; (2) violazione degli artt. 2697 e ss. c.c. e dei principi in tema di prova e di flessibilità degli strumenti presuntivi di accertamento del reddito, sempre per la mancata valutazione degli elementi difensivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha osservato che la sentenza d'appello aveva espressamente preso in esame il disinvestimento allegato dal contribuente, valutandolo insieme ai costi di riparazione e manutenzione di un'altra autovettura acquistata, e concludendo che tali elementi non erano sufficienti a superare la presunzione di maggior reddito. La doglianza mirava dunque a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Quanto al preteso difetto di contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per i tributi non armonizzati, l'obbligo generalizzato di contraddittorio non sussiste se non nei casi espressamente previsti; per l'accertamento sintetico la disciplina più favorevole introdotta dal d.l. n. 78/2010 non era applicabile ratione temporis ai periodi 2007 e 2008. Inoltre risultava che l'Amministrazione aveva comunque richiesto al contribuente chiarimenti e documentazione prima degli avvisi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla sulle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5, 6 e 7, d.P.R. n. 600/1973
La disciplina dell'accertamento sintetico consente la rideterminazione del reddito sulla base di elementi presuntivi; la versione introdotta dal d.l. n. 78/2010 con previsione del contraddittorio preventivo non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori al 2009.
Lo Statuto del contribuente non è stato ritenuto fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nei tributi non armonizzati, fuori dai casi espressamente previsti.
La censura era diretta a contestare la ripartizione e la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che il ricorrente mirasse in realtà a una rivalutazione del merito probatorio.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessaria flessibilità degli strumenti presuntivi; la Corte non ne ha tratto un principio idoneo a superare la disciplina processuale e sostanziale applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Cass., Sez. Un., n. 24823/2015
È stato richiamato il principio per cui, nei tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifiche previsioni; nei tributi armonizzati la violazione può determinare invalidità dell'atto se il contribuente indichi le difese concrete che avrebbe potuto svolgere.
d.l. n. 78/2010, art. 22, comma 1
La norma transitoria limita l'applicazione della nuova disciplina dell'accertamento sintetico ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi non ai periodi d'imposta 2007 e 2008.
Conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata per la disciplina transitoria dell'accertamento sintetico.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia espressamente esaminato gli elementi difensivi e li abbia ritenuti insufficienti a superare la presunzione posta a base dell'accertamento.
- Nel processo tributario, per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: la sua omissione rileva solo nei casi in cui sia previsto da una specifica norma.
- La disciplina del contraddittorio preventivo introdotta per l'accertamento sintetico non si applica ai periodi d'imposta anteriori alla sua efficacia temporale, secondo la relativa norma transitoria.
- Per dedurre utilmente in cassazione la violazione del contraddittorio endoprocedimentale occorre anche allegare in concreto le difese che si sarebbero potute svolgere e la loro non pretestuosità.
- Quando l'Amministrazione abbia comunque richiesto chiarimenti e documentazione prima dell'emissione dell'atto, la doglianza sul mancato contraddittorio perde consistenza se il contribuente ha già avuto modo di rappresentare le proprie ragioni.
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