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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23105/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2014, emessa per il recupero dell'IRPEF conseguente al mancato riconoscimento della detrazione per spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis TUIR. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 65 e 90 TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente distinto tra immobili strumentali e immobili-patrimonio e avesse ritenuto applicabile una presunzione assoluta di strumentalità per gli immobili appartenenti a società; con il secondo, in via subordinata, ha denunciato la violazione degli artt. 10, comma 3, L. 212/2000, 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 e 8 d.lgs. 546/1992 per il mancato annullamento delle sanzioni in ragione dell'obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR Valle d'Aosta e ha rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha escluso che possa operare una presunzione assoluta di strumentalità degli immobili appartenenti a società di persone solo perché locati o rientranti nel patrimonio sociale; ha affermato invece che occorre verificare in concreto se gli immobili siano beni-patrimonio o beni strumentali per destinazione, considerando la loro effettiva funzione nell'attività d'impresa. La CTR, quindi, dovrà riesaminare il caso alla luce di tale criterio.

Norme richiamate

  • art. 16-bis TUIR

    La detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio non può essere applicata in modo automatico, ma dipende dalla natura fiscale dell'immobile su cui sono eseguiti i lavori.

  • art. 43 d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Rileva ai fini della qualificazione degli immobili come strumentali, in rapporto alla loro destinazione all'attività d'impresa.

  • art. 65 d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Per le società di persone i beni appartenenti alla società si considerano relativi all'impresa, ma la norma non introduce una presunzione assoluta di strumentalità in senso tecnico-fiscale.

  • art. 90 d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Per gli immobili-patrimonio prevede l'indeducibilità dei costi e il concorso del reddito secondo regole proprie dei redditi fondiari; le agevolazioni fiscali sui recuperi edilizi si riferiscono a tale area e non agli immobili strumentali o merce.

  • art. 10, comma 3, L. 212/2000

    Invocato dal ricorrente per la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    Invocato per l'esclusione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza sulla norma violata, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per la possibilità di disapplicare le sanzioni; non esaminato per assorbimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto a fondamento dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore.

  • art. 2249 c.c.

    Evocato per chiarire che la mera locazione di immobili non implica necessariamente l'esercizio di un'attività commerciale in forma societaria incompatibile con la gestione patrimoniale.

  • art. 2195 c.c.

    Richiamato per definire l'attività commerciale idonea a produrre reddito d'impresa.

  • art. 55 d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato per la nozione di reddito d'impresa derivante da attività organizzata e abituale.

Massime di principio

  • In materia fiscale, la qualificazione di un immobile come strumentale, patrimonio o merce non può essere risolta con una presunzione assoluta fondata solo sulla titolarità societaria o sulla mera locazione a terzi; occorre verificare in concreto la destinazione funzionale del bene.
  • Gli immobili dati in locazione da una società non sono automaticamente beni strumentali: la locazione può costituire semplice gestione del patrimonio immobiliare, salvo che sia dimostrato che essa rappresenti in concreto l'attività d'impresa tipica e il mezzo di produzione del reddito societario.
  • Le agevolazioni fiscali per interventi di recupero edilizio sono riferibili, in linea generale, ai costi che non abbiano già rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa; se il costo è già dedotto nell'ambito del reddito d'impresa, la detrazione comporterebbe una duplicazione indebita.
  • La natura fiscale dell'immobile deve essere individuata anche in base alla sua relazione funzionale con l'attività esercitata: solo gli immobili effettivamente strumentali per destinazione o per natura restano fuori dall'area degli immobili-patrimonio.
  • Quando il giudice di merito omette di verificare la concreta funzione degli immobili nell'attività svolta dalla società, la decisione è viziata per errata applicazione dei criteri di qualificazione fiscale del bene.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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