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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24007/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2003 emesso nei confronti di una società operante nel commercio all’ingrosso di abbigliamento. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo nullo l’atto per difetto di motivazione, anche per mancata allegazione del processo verbale di constatazione. In appello l’Agenzia delle entrate otteneva la riforma della decisione, poiché la CTR riteneva che la società fosse stata presente alle operazioni di verifica e quindi a conoscenza del contenuto del PVC, e che l’accertamento non si fondasse automaticamente sugli studi di settore ma su più elementi: irregolarità contabili, confronto del ricarico con altre imprese simili, applicazione finale di un ricarico del 20%. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Con i primi due deduceva giudicato interno e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso su un capo non impugnato, cioè la nullità dell’avviso per mancata allegazione del PVC. Con il terzo motivo denunciava omessa pronuncia sulla mancanza dei presupposti per l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973. Con il quarto e il settimo motivo lamentava vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso o insufficiente esame dei fatti relativi ai presupposti dell’accertamento e alle presunzioni utilizzate. Con il quinto motivo contestava l’applicabilità dello studio di settore n. 51421, assumendo che per l’anno in questione la contribuente avesse superato la soglia massima di ricavi e che quindi non si potesse usare quello strumento né i dati da esso ricavati. Con il sesto motivo censurava la legittimità dell’accertamento induttivo, sostenendo che esso si fosse fondato esclusivamente sugli studi di settore. La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi motivi per difetto di autosufficienza e, comunque, infondati, perché la CTR aveva effettivamente esaminato anche la doglianza relativa alla mancata allegazione del PVC. Ha respinto il terzo motivo perché la CTR si era pronunciata sui presupposti dell’accertamento, evidenziando l’inattendibilità della contabilità. Ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sul vizio motivazionale, osservando che, per sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, l’art. 360, n. 5, c.p.c. consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla sufficienza della motivazione. Ha poi escluso che la disciplina sugli studi di settore fosse decisiva, perché l’accertamento era analitico-induttivo e si basava su plurimi elementi presuntivi, non solo sugli studi di settore. Il sesto motivo è stato respinto anche perché l’eventuale errore nella qualificazione del tipo di accertamento si risolve, al più, in un vizio motivazionale, non in violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata tempestiva costituzione dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi al giudicato interno, alla pretesa omessa pronuncia, al vizio di motivazione e all’illegittimità dell’accertamento fondato sugli studi di settore. Ha valorizzato il fatto che la CTR aveva ravvisato un accertamento analitico-induttivo basato su inattendibilità della contabilità e su più indizi, e che i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano formulati secondo il vecchio paradigma della motivazione insufficiente, non più ammesso. Nessuna spesa di lite è stata liquidata per la mancata tempestiva costituzione dell’Agenzia nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è respinta perché la CTR aveva effettivamente esaminato anche la doglianza relativa alla motivazione dell’avviso e alla mancata allegazione del PVC.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro per denunciare nullità processuali, ma le doglianze della ricorrente vengono considerate in parte infondate e in parte inammissibili.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico atti e documenti; non è sufficiente un mero rinvio al fascicolo di parte senza riprodurre il contenuto rilevante.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 366, n. 6, c.p.c. per l’onere di produzione e specifica indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’insufficienza o inadeguatezza della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente o perplessa integrano nullità della sentenza per difetto del requisito motivazionale.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    Legittima l’accertamento analitico-induttivo quando la contabilità sia inattendibile o irregolare; l’Ufficio può usare presunzioni semplici per ricostruire i redditi.

  • art. 3, comma 182, l. n. 549 del 1995

    È richiamato dalla ricorrente per contestare l’applicabilità dello studio di settore, ma la Corte ritiene la questione irrilevante perché l’accertamento non si fondava solo su quello strumento.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili nell’accertamento analitico-induttivo se gravi, precise e concordanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone di riprodurre specificamente il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti; non basta un generico rinvio al fascicolo di parte.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando dalla sentenza impugnata risulti che il giudice di merito abbia effettivamente esaminato il motivo di appello o la questione dedotta.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito censurare la sentenza per mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione; è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
  • L’accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità presenti incompletezze o inattendibilità: l’Amministrazione può integrare le lacune con presunzioni semplici e il relativo onere della prova si sposta sul contribuente.
  • Gli studi di settore, ove utilizzati, possono costituire solo uno degli elementi indiziari dell’accertamento; la loro eventuale inapplicabilità non travolge l’atto quando la ricostruzione del reddito sia sorretta da ulteriori e autonomi elementi presuntivi.
  • L’eventuale errore nella qualificazione del tipo di accertamento non integra automaticamente violazione di legge, ma può rilevare come vizio di motivazione o di valutazione del materiale probatorio nei limiti oggi consentiti dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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