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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22555/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione aveva rettificato la rendita catastale di due unità immobiliari destinate a impianti sportivi, classificate in categoria D/6, sulla base di una stima diretta e di una diversa valutazione del valore economico dei beni rispetto a quanto dichiarato con procedura DOCFA. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo l’atto sufficientemente motivato e non adeguatamente confutato dalla contribuente. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la sentenza d’appello avesse trascurato le caratteristiche tipologiche e dimensionali degli immobili, la destinazione a piscina, palestra e servizi, l’asserita inconferenza dei comparabili utilizzati dall’Ufficio e la mancanza di una reale comparazione; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere della prova della legittimità della rettifica gravasse sull’Agenzia e non sulla contribuente; 3) violazione della disciplina sulla motivazione degli atti tributari e catastali, assumendo che per immobili a destinazione speciale la rendita dovesse essere determinata con stima diretta e che l’avviso fosse motivato in modo incompleto perché non spiegava le ragioni della maggiore rendita rispetto alle specifiche caratteristiche degli immobili e dei beni comparati.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i motivi: il primo perché non denunciava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma sollecitava un riesame del merito e, comunque, la sentenza impugnata aveva chiaramente indicato la ratio decidendi; il secondo perché il giudice di merito aveva correttamente valutato le prove offerte dall’Agenzia, la quale aveva assolto l’onere probatorio su di essa gravante; il terzo perché l’avviso di accertamento catastale era motivato in modo sufficiente, essendo fondato su stima diretta e su una diversa valutazione tecnica del valore economico degli immobili, senza mutamento dei dati oggettivi dichiarati. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo per un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non per questioni, argomenti difensivi o elementi istruttori, né quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge e di errori processuali non può essere utilizzata per introdurre un riesame del merito o per contestare valutazioni probatorie correttamente svolte dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova va ripartito secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; nel caso concreto la prova a sostegno della rettifica catastale è stata ritenuta fornita dall’Amministrazione.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiamato quale parametro della motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso nei casi di rettifica catastale fondata su stima diretta e dati oggettivi.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 37

    Richiamato nel quadro normativo evocato dalla ricorrente, senza che la Corte vi fondasse un’autonoma decisione diversa da quella sulla motivazione dell’atto catastale.

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 3, 8, 10

    Richiamati per affermare che, nella procedura catastale, la stima diretta e la rettifica della rendita si collocano nell’alveo della disciplina catastale speciale, con motivazione apprezzata alla luce della natura tecnica della valutazione.

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10

    La stima diretta dell’unità immobiliare implica un giudizio tecnico sul valore economico del bene; la sufficienza della motivazione si valuta tenendo conto di tale natura tecnica.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 7, 8, 14 ss., 28, 30, 56

    La Corte ha ribadito che, in caso di DOCFA e di stima diretta, la motivazione dell’avviso può ritenersi sufficiente quando consenta il raffronto con i dati dichiarati e quando la diversa rendita derivi da una diversa valutazione tecnica del valore dei beni, non da una modifica degli elementi di fatto.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1

    La procedura DOCFA comporta una proposta del contribuente basata su dati oggettivi; la rettifica è legittimamente fondata su una diversa valutazione tecnica senza mutare tali elementi di fatto.

  • d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il ricorso è stato rigettato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non consente di censurare la valutazione delle prove o di ottenere un nuovo esame del merito.
  • La contestazione della ripartizione dell’onere probatorio è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente valutato gli elementi probatori forniti dalla parte onerata e ne abbia desunto la prova dei fatti rilevanti.
  • In materia di rettifica catastale a seguito di procedura DOCFA e di stima diretta, la motivazione dell’avviso è sufficiente se indica i dati oggettivi considerati e consente il confronto con la dichiarazione del contribuente; non è necessario un aggravio motivazionale quando la diversa rendita dipenda da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni e non da un mutamento degli elementi di fatto dichiarati.
  • Per gli immobili a destinazione speciale, la congruità della rendita e la sufficienza della motivazione devono essere valutate alla luce della natura tecnica della stima diretta, la cui attendibilità attiene al merito della pretesa e non alla sola legittimità formale dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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