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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37270/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dipendenti della scuola, docenti e personale ATA, avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la successiva stabilizzazione, intervenuta mediante il piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. 107/2015 o comunque tramite scorrimento delle graduatorie, costituisse rimedio idoneo a compensare il pregiudizio da precarizzazione. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto la violazione della Direttiva 1999/70/CE, della clausola 5, dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 e degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c., sostenendo che la stabilizzazione non potesse valere come misura sanzionatoria adeguata, effettiva e dissuasiva dell'abuso, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza Mascolo).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel merito, aderendo al proprio precedente orientamento secondo cui, nel settore scolastico, la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento e, in particolare, la immissione in ruolo conseguente al sistema interno di assunzione costituisce misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l'abuso derivante dalla reiterazione illegittima di contratti a termine su organico di diritto, per le fattispecie maturate dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 107/2015. È stato precisato che la stabilizzazione non esclude, in astratto, la proponibilità di una domanda di risarcimento per danni ulteriori, ma in tal caso grava sul lavoratore l'onere di allegazione e prova, senza alcuna agevolazione fondata su un danno presunto. La Corte ha inoltre ritenuto non necessari ulteriori approfondimenti, inclusa la questione sulla ritualità della notifica, applicando il criterio della ragione più liquida. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'amministrazione intimata. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Direttiva 1999/70/CE

    La Corte la considera compatibile con un sistema interno che, per il personale scolastico già stabilizzato secondo il previgente meccanismo di reclutamento, reputi la stabilizzazione misura idonea a sanzionare l'abuso, salva la prova di danni ulteriori.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    Richiamato come norma asseritamente violata; la Corte non ne ravvisa la violazione nella soluzione adottata dalla sentenza impugnata, alla luce della stabilizzazione sopravvenuta.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non applica l'agevolazione risarcitoria tipica del rapporto privato al pubblico impiego, per la diversità dei fenomeni giuridici.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione al risarcimento del danno; la Corte ribadisce che l'eventuale danno ulteriore deve essere allegato e provato.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno; non opera in via automatica in mancanza di allegazione e prova del pregiudizio.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della pretesa risarcitoria; la Corte esclude un automatismo risarcitorio connesso alla sola precarizzazione stabilizzata.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la quantificazione del danno extracontrattuale; resta subordinato alla prova del danno ulteriore.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che, dopo la stabilizzazione, il lavoratore che chieda il risarcimento di ulteriori danni non beneficia di alcuna presunzione e deve assolvere l'onere della prova.

  • art. 117 Cost.

    Esclusi dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con i parametri eurounitari, secondo il ragionamento già espresso nei precedenti richiamati.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza tra lavoro privato e pubblico, ritenendo non comparabili conversione del rapporto privato e stabilizzazione nel pubblico impiego.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per richiamare i precedenti di legittimità condivisi senza ripetere integralmente la motivazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Indicato per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.

  • art. 11, comma 3, R.D. 1611/1933

    Richiamato solo per osservare, incidentalmente, che la notifica del ricorso sarebbe dovuta avvenire presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

  • art. 9, comma 1, L. 103/1979

    Richiamato in combinazione con il R.D. 1611/1933 sulla corretta sede di notifica all'Avvocatura dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, per le reiterazioni illegittime di contratti a termine su organico di diritto intervenute dal 10 luglio 2001 e prima della L. 107/2015, la stabilizzazione acquisita secondo il previgente sistema di reclutamento è misura idonea a sanzionare l'abuso e a rimuoverne le conseguenze, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE.
  • La stabilizzazione del lavoratore pubblico precario non genera un automatismo risarcitorio: il risarcimento di eventuali danni ulteriori resta proponibile solo se il lavoratore allega e prova specificamente il pregiudizio subito.
  • Nel rapporto di pubblico impiego non è assimilabile, ai fini risarcitori, la stabilizzazione alla conversione del contratto nel lavoro privato; pertanto non opera in modo meccanico il modello di tutela previsto per la disciplina privatistica.
  • Quando il motivo di ricorso non può condurre all'accoglimento, la Corte può definire la causa secondo la ragione più liquida senza affrontare questioni processuali ulteriori non necessarie alla decisione.
  • In tema di danno da abuso del termine nel pubblico impiego, la liquidazione equitativa presuppone comunque l'esistenza di un danno allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la sola violazione del divieto di reiterazione abusiva.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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