Cassazione Civile, Ordinanza n. 12229/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel settore edilizio per l'anno d'imposta 2006, in relazione a IRAP e IVA, fondato su indagini finanziarie sui conti correnti riferibili alla società e sulla mancata presentazione delle dichiarazioni annuali. L'Ufficio recuperava a tassazione numerose movimentazioni bancarie ritenute non giustificate e irrogava anche sanzioni per violazioni dichiarative. In primo e secondo grado la pretesa veniva solo parzialmente rideterminata; la CTR riteneva, in sostanza, che molte operazioni risultassero annotate nel libro giornale e che ciò bastasse a escluderne l'imponibilità, annullando inoltre le sanzioni valorizzando la sottoposizione della società ad amministrazione giudiziaria. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, per mancata analitica motivazione su ogni operazione e sulla esclusione dell'IVA; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, dell'art. 51 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR svalutato indebitamente la presunzione sui movimenti bancari e ritenuto sufficiente il richiamo al libro giornale; 3) violazione degli artt. 2 e 11 d.lgs. 472/1997, per l'annullamento delle sanzioni in ragione del sequestro e dell'amministrazione giudiziaria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo la motivazione della sentenza di appello meramente apparente perché non esponeva un percorso argomentativo comprensibile né una verifica analitica delle singole movimentazioni bancarie e delle relative giustificazioni. Ha rilevato che, in tema di indagini finanziarie, la presunzione legale di imponibilità dei movimenti bancari impone al giudice di confrontarsi specificamente con ciascuna operazione e con le prove offerte dal contribuente. L'accoglimento del primo motivo ha determinato l'assorbimento degli altri due. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente della sentenza
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per la presunzione legale relativa derivante dalle indagini finanziarie sui conti correnti
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per le indagini finanziarie rilevanti ai fini IVA
richiamato per il riparto dell'onere della prova in relazione alla giustificazione delle movimentazioni bancarie
art. 6, secondo comma, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
citato solo con riferimento all'istanza di accertamento con adesione
artt. 2 e 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
invocati dal ricorrente per censurare l'annullamento delle sanzioni
Massime di principio
- In presenza di accertamento fondato su indagini bancarie, i movimenti sui conti correnti del contribuente assistiti da presunzione legale iuris tantum devono essere giustificati in modo specifico e puntuale con riguardo a ciascuna singola movimentazione.
- Il giudice tributario non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o generiche, ma deve motivare analiticamente sul nesso tra ogni operazione bancaria, le giustificazioni offerte dal contribuente e la conclusione sulla loro rilevanza fiscale.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando formalmente esiste ma non consente di comprendere il ragionamento decisorio né di controllarne la coerenza logica.
- Se viene accolto un motivo che investe la struttura motivazionale decisiva della sentenza, restano assorbite le ulteriori censure che riguardano questioni dipendenti dal medesimo capo della decisione.
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