Cassazione Civile, Ordinanza n. 03540/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di IMU e TASI per gli anni 2013-2017 relativi a due immobili di proprietà della fondazione, che risultavano occupati abusivamente da terzi. La contribuente aveva sostenuto di essersi attivata giudizialmente e presso l’autorità pubblica per ottenere lo sgombero e la restituzione dei beni, senza successo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva però respinto l’appello, ritenendo dovuti i tributi anche in presenza dell’occupazione abusiva, valorizzando il fatto che la perdita del possesso non era a favore di un altro titolare di diritto reale ma di meri occupanti abusivi e negando che ciò potesse integrare una causa atipica di esenzione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la fondazione ha denunciato violazione delle norme sull’IMU e sulla TASI, dell’art. 1140 c.c. e di norme costituzionali e convenzionali, sostenendo che l’occupazione abusiva, ove il proprietario abbia prontamente denunciato i fatti e tentato di ottenere la liberazione degli immobili, esclude il presupposto impositivo perché viene meno la disponibilità effettiva del bene e la capacità contributiva correlata al suo possesso o godimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, dopo l’ordinanza interlocutoria di rimessione, la Corte costituzionale n. 60/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, nella parte in cui non esclude l’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, occupati abusivamente e oggetto di denuncia all’autorità giudiziaria. Sulla base di tale pronuncia, la Cassazione ha ritenuto erronea la decisione impugnata nella parte in cui aveva mantenuto la tassazione nonostante la dedotta occupazione abusiva e la prospettata attivazione diligente della proprietaria. Ha inoltre esteso il ragionamento alla TASI, evidenziando che anche per tale tributo il presupposto viene meno quando il titolare non possa più esercitare concretamente i diritti dominicali e non possa avvalersi dei servizi comunali a causa dell’occupazione illegale del bene. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per accertare in concreto le iniziative intraprese dalla contribuente per contrastare l’occupazione e per regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 1, comma 669, L. 27 dicembre 2013, n. 147
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di TASI/IMU.
art. 8, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina IMU.
art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
considerato dalla Corte costituzionale irragionevole nella parte in cui non esclude l’imposta per immobili abusivamente occupati, inutilizzabili e indisponibili, previa denuncia o azione penale.
richiamato dalla ricorrente per contestare il presupposto possessorio valorizzato dai giudici di merito.
art. 3 Cost.
parametro costituzionale della ragionevolezza della disciplina impositiva.
art. 42, secondo comma, Cost.
parametro costituzionale evocato nel ricorso e nelle ordinanze interlocutorie.
art. 53 Cost.
parametro decisivo: il prelievo deve essere correlato a una concreta capacità contributiva; è irragionevole tassare il proprietario spogliato del possesso per occupazione abusiva denunciata.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dalla ricorrente come parametro convenzionale di tutela della proprietà.
art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147
richiamato per la disciplina della TASI e dei soggetti passivi.
art. 1, commi 671-674 e 681, L. 27 dicembre 2013, n. 147
individuano i soggetti passivi TASI e l’autonoma obbligazione tra titolare del diritto reale e occupante.
art. 5, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53
richiamato per analogia: la perdita del possesso o l’indisponibilità del bene per fatto di terzo fa cessare l’obbligo del tributo per i periodi successivi all’annotazione.
menzionato come esempio di sequestro preventivo non eseguito per ragioni di ordine pubblico nel caso richiamato dalla Corte costituzionale.
richiamato nella pronuncia costituzionale come reato oggetto di denuncia per l’immobile abusivamente occupato.
richiamato nella pronuncia costituzionale come reato oggetto di denuncia per l’immobile abusivamente occupato.
Massime di principio
- In materia di IMU, il presupposto impositivo non sussiste quando l’immobile sia abusivamente occupato, risulti inutilizzabile e indisponibile per il proprietario e questi abbia tempestivamente denunciato l’occupazione o comunque attivato le iniziative giudiziarie necessarie per ottenerne la liberazione.
- La proprietà di un immobile non costituisce, per il periodo in cui il bene è abusivamente occupato e non recuperabile con diligenza, un valido indice di ricchezza idoneo a fondare la capacità contributiva richiesta dall’art. 53 Cost.
- L’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, accertata dalla Corte costituzionale, impone di riconoscere l’esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili a causa di occupazione abusiva denunciata.
- Ai fini della TASI, il tributo non è dovuto quando venga meno la possibilità giuridica ed effettiva di esercitare i diritti dominicali sull’immobile e di trarre utilità dai servizi comunali connessi al suo godimento, per effetto di occupazione illegale da parte di terzi non rimossa nonostante gli sforzi diligenti del proprietario.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto se il proprietario abbia posto in essere tutte le iniziative ragionevolmente esigibili per recuperare il possesso del bene; solo in presenza di tale prova può riconoscersi l’esclusione del tributo in caso di occupazione abusiva.
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