Cassazione Civile, Ordinanza n. 17880/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 2010 e 2011, emesso a seguito di verifica fiscale per l'utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti, con recupero di IVA indebitamente detratta e costi ritenuti non inerenti ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello da parte della CTR, la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per asserita mancanza assoluta di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la sentenza della CTR conteneva una motivazione sintetica ma sufficiente, idonea a rendere percepibili le fonti e le ragioni del convincimento, sia sul piano processuale sia sul merito. In particolare, la CTR aveva esaminato l'utilizzo delle risultanze del processo penale, la legittimità delle indagini bancarie, la motivazione degli avvisi di accertamento, la sottoscrizione dell'atto da parte di funzionario delegato e la decisione di primo grado, oltre a confermare nel merito che la società aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti, anche valorizzando le modalità di pagamento in contanti. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato come base normativa dell'accertamento fiscale fondato su operazioni inesistenti e ricostruzione del reddito.
richiamato quale norma posta a fondamento del recupero IVA in relazione alle operazioni contestate.
richiamato nel quadro dell'accertamento anche ai fini IRAP.
la Corte ribadisce che la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
il vizio denunciabile attiene alla nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, non alla semplice insufficienza argomentativa.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione richiesta è quella del "minimo costituzionale", sufficiente a rendere comprensibile la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e incomprensibile; non basta una motivazione sintetica.
- Una motivazione concisa è sufficiente se consente di percepire le fonti del convincimento e le ragioni della decisione, integrando il c.d. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
- Nel giudizio di cassazione non può essere censurata come nullità una motivazione semplicemente non ampia o non condivisa dalla parte, quando la sentenza d'appello abbia comunque affrontato i punti decisivi della controversia.
- In materia di accertamenti fiscali fondati su operazioni inesistenti, la conferma della pretesa può essere sorretta dal complesso delle risultanze istruttorie e anche da elementi indiziari coerenti, come le modalità di pagamento utilizzate.
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