Cassazione Civile, Ordinanza n. 10510/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una vicenda di pubblico impiego contrattualizzato. Un dipendente regionale, in passato dichiarato decaduto dal servizio, otteneva in sede amministrativa l'annullamento della destituzione e la riammissione in servizio, ma in esecuzione del giudicato veniva assegnato a un diverso dipartimento e, successivamente, subiva un nuovo licenziamento disciplinare nel 2008. Nel presente giudizio egli sosteneva che, al momento del trasferimento di competenze dalla Regione alle Province in materia di formazione professionale, avrebbe dovuto essere incluso nel personale transitato alle dipendenze dell'ente provinciale ai sensi dell'art. 2112 c.c. e della l.r. n. 34/2002, con conseguente diritto alla reintegrazione, alle retribuzioni medio tempore maturate e al risarcimento del danno. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2112 c.c. e 31 TUEL, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, censurando l'uso del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catanzaro del 2013 quale preclusione al riconoscimento del suo diritto al transito; (2) violazione dell'art. 63 TUPI e omesso esame di un fatto decisivo, contestando l'assorbimento della domanda di disapplicazione del decreto del Commissario ad acta del 18.2.2008 e sostenendo la possibilità per il giudice ordinario di disapplicare atti amministrativi incidenti sul rapporto; (3) omesso esame circa il mancato scrutinio della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e da comportamento omissivo dell'amministrazione, prospettando una responsabilità ex art. 2043 c.c.; (4) violazione di legge in punto spese, perché la Corte d'appello lo aveva condannato alla metà delle spese del grado senza considerare la peculiarità della vicenda e l'effetto deterrente sul diritto di agire in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sul preteso annullamento della destituzione del 1995, ma sulla definitiva risoluzione del rapporto di lavoro accertata con giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catanzaro del 15.7.2013 che aveva respinto l'impugnazione del licenziamento disciplinare del 2008. Ha inoltre rilevato, per il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., la carenza dei requisiti richiesti nel caso di doppia conforme e, quanto alla pretesa disapplicazione di atti gestori del rapporto, ha osservato che essi, nel pubblico impiego contrattualizzato, hanno natura privatistica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di omessa pronuncia era dedotto in modo non corretto e senza il necessario assolvimento degli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali. Il quarto motivo è stato parimenti inammissibile, sia perché non indicava la norma violata, sia perché la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della violazione di legge o di motivazione palesemente illogica. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non è applicabile in modo utile al caso, perché la domanda di transito resta comunque preclusa dalla definitiva risoluzione del rapporto di lavoro accertata con giudicato
richiamato dal ricorrente a sostegno del trasferimento di funzioni e personale, ma il motivo è dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi
norma che disciplina il ricorso introduttivo del giudizio di lavoro, richiamata per descrivere l'atto introduttivo del merito
mezzo di ricorso dedotto per violazione o falsa applicazione di legge
il relativo vizio è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme e per difetto dei requisiti di specificità
richiamato per evidenziare il difetto di autosufficienza del ricorso in relazione ai documenti e ai provvedimenti giudiziali
la doglianza di omessa pronuncia avrebbe dovuto essere formulata ai sensi di questa norma, non come vizio ex art. 360 n. 5
richiamato dal ricorrente per prospettare una responsabilità risarcitoria dell'amministrazione
norma in tema di soccombenza e regolazione delle spese processuali
norma che attribuisce al giudice di merito il potere discrezionale di compensare, in tutto o in parte, le spese
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
richiamato nel secondo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata correlazione tra censura e fondamento della decisione determina inammissibilità.
- Quando la decisione di merito è sorretta da doppia conforme, la denuncia del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. è soggetta agli oneri specifici previsti dalla giurisprudenza di legittimità e non può essere formulata in modo generico.
- Il vizio di omessa pronuncia va dedotto come violazione dell'art. 112 c.p.c. e richiede la precisa indicazione della domanda o eccezione asseritamente non esaminata, con puntuale localizzazione negli atti processuali.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto hanno natura privatistica; pertanto la disapplicazione propria degli atti amministrativi non è invocabile in modo improprio per contestare tali atti.
- La regolazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione di legge o per motivazione manifestamente illogica.
- Se il rapporto di lavoro è definitivamente risolto con giudicato, restano prive di utilità le domande che presuppongono la prosecuzione del rapporto o il transito del lavoratore in altro ente.
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