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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10496/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionisti sanitari)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento, da parte di un'azienda sanitaria, dell'incarico di direzione di struttura complessa di chirurgia toracica a un terzo candidato. Due medici, inseriti nella rosa dei selezionati, hanno agito per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, sostenendo che l'amministrazione avesse illegittimamente valutato come utile il servizio estero svolto dal vincitore, nonostante dagli atti emergesse la coincidenza temporale tra quel servizio e la frequenza di una scuola di specializzazione, circostanza incompatibile con il computo dell'anzianità richiesta dal bando. In primo grado la domanda è stata accolta e il danno liquidato in misura corrispondente a una chance di successo stimata al 33%; la corte d'appello ha confermato. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul riconoscimento del servizio prestato all'estero, sostenendo che la certificazione regionale vincolasse l'ente e che la questione della validità del servizio non fosse scrutinabile dall'ASST; (2) violazione delle norme su inadempimento, liquidazione equitativa e onere della prova, deducendo che il danno da chance fosse inesistente perché, anche senza il candidato controinteressato, i ricorrenti avrebbero comunque solo concorso per la terna e non avrebbero avuto certezza di ottenere l'incarico; (3) contraddittorietà della motivazione/affermazioni inconciliabili, perché la corte territoriale avrebbe richiesto una probabilità elevata, prossima alla certezza, ma poi avrebbe liquidato il danno sulla base di una probabilità del 33%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sul tema dell'organo competente a certificare il servizio estero, ma sull'evidenza documentale della sovrapposizione tra servizio e frequenza della scuola di specializzazione, circostanza che avrebbe imposto all'amministrazione di chiedere chiarimenti prima di considerare integrato il requisito dell'anzianità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché formalmente veicolato come violazione di legge ma in realtà diretto a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza di una chance concreta e sulla sua quantificazione; in diritto, la Corte ha ribadito che l'incarico di struttura complessa deve essere conferito tramite valutazione comparativa, nel rispetto di correttezza, buona fede e imparzialità, e che il dirigente pretermesso può agire per danni, non per ottenere l'attribuzione dell'incarico. Ha infine respinto il terzo motivo, chiarendo che nella perdita di chance il giudice deve prima accertare l'esistenza di una probabilità concreta e non meramente ipotetica di successo e solo poi procedere alla liquidazione equitativa del danno in rapporto alla probabilità del risultato utile; nel caso, la stima al 33% era un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la valutazione del servizio prestato all'estero ai fini dell'anzianità spettasse alla Regione di residenza del candidato.

  • artt. 1 e 2 L. 10 luglio 1960 n. 735

    Richiamati dalla ricorrente in tema di riconoscimento del servizio prestato all'estero.

  • art. 124, comma 2, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza regionale in materia di valutazione del servizio estero.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma processuale di riferimento per i primi due motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla pretesa risarcitoria per inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per la liquidazione equitativa del danno da perdita di chance.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riguardo all'onere della prova del danno e del nesso causale.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Indicata come norma processuale di riferimento per il terzo motivo, dedotto come contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

  • art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992

    La Corte lo richiama come norma imperativa: il conferimento dell'incarico di struttura sanitaria complessa deve avvenire mediante valutazione comparativa tra più aspiranti, funzionale a buon andamento, imparzialità e tutela della salute.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come clausola generale di correttezza che governa il conferimento dell'incarico dirigenziale sanitario.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come clausola generale di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nel procedimento di scelta del dirigente sanitario.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione sanitaria nella selezione per incarichi dirigenziali.

  • art. 37 d.lgs. n. 368/1999

    Richiamato per escludere il computo del servizio svolto in contemporanea con la frequenza della scuola di specializzazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel conferimento degli incarichi di struttura sanitaria complessa, la scelta deve avvenire attraverso una valutazione comparativa tra candidati, sorretta da adeguata motivazione e rispettosa dei principi di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento; una motivazione apodittica o generica non è sufficiente.
  • Il dirigente sanitario pretermesso non può ottenere in giudizio l'attribuzione dell'incarico, ma può chiedere il risarcimento del danno qualora dimostri che l'illegittimità della procedura ha inciso su una chance concreta di successo.
  • La perdita di chance è risarcibile solo quando sia provata una probabilità concreta e non meramente ipotetica di conseguire il risultato utile; la successiva liquidazione equitativa del danno deve essere commisurata al grado di probabilità accertato dal giudice di merito.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che, pur denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto o a contestare l'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile se critica una questione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
  • Se dagli atti emerge una possibile incompatibilità tra i requisiti dichiarati dal candidato e la documentazione prodotta, l'amministrazione deve attivarsi con richieste di chiarimento prima di considerare pacificamente integrato il requisito richiesto dal bando.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDirigentiResponsabilità professionale
RamiProcesso civileLavoroResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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