Cassazione Civile, Ordinanza n. 10502/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente di sostegno, assunta in ruolo ai sensi della legge n. 107/2015, che chiedeva di essere ammessa al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2017/2018, sostenendo che il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno dovesse considerarsi già maturato computando anche il servizio prestato su posto di sostegno nel periodo preruolo. Il Tribunale e poi la Corte d'Appello avevano accolto la domanda, ritenendo non conforme ai principi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e in particolare alla clausola 4, la disciplina dell'art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297/1994, che impediva di valorizzare il preruolo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 127 d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell'Accordo Quadro, sostenendo che la differenza di trattamento fosse giustificata dall'esigenza di stabilità del corpo insegnante di sostegno e dalla specifica esperienza richiesta per garantire l'integrazione degli alunni disabili e il diritto allo studio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso, richiamando il proprio orientamento già espresso in materia di mobilità scolastica, secondo cui, nel passaggio da posto di sostegno a posto comune, il requisito del quinquennio di servizio sul sostegno deve essere interpretato computando anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno svolti nel preruolo, purché aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa, in coerenza con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, in ragione del meccanismo della prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297/1994
La norma va intesa nel senso che il quinquennio di permanenza sul sostegno, richiesto per il passaggio al posto comune, comprende anche il servizio su posto di sostegno prestato nel periodo preruolo, se riferito alla medesima prestazione lavorativa.
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Impone che il servizio preruolo svolto su posto di sostegno sia considerato ai fini del computo del quinquennio, in armonia con il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica alle Amministrazioni dello Stato che beneficiano della prenotazione a debito e sono esonerate dal materiale versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Costituisce il quadro normativo di immissione in ruolo della docente e della successiva domanda di mobilità, ma non viene oggetto di specifica interpretazione autonoma nella decisione.
direttiva 1999/70/CE
Richiamata quale fonte dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato e del principio di non discriminazione cui deve conformarsi l'interpretazione della disciplina nazionale.
Massime di principio
- Nel settore della mobilità scolastica, il requisito del quinquennio di permanenza su posto di sostegno deve essere interpretato in modo da includere anche il servizio preruolo svolto su posto di sostegno, quando si tratti della medesima attività lavorativa.
- La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato impone di evitare trattamenti deteriore non giustificati tra servizio prestato a termine e servizio prestato a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive realmente idonee a legittimare la disparità.
- La necessità di garantire stabilità del corpo insegnante non basta, da sola, a escludere il computo del preruolo, se la disciplina nazionale comporta una discriminazione incompatibile con il diritto unionale.
- Le Amministrazioni dello Stato, quando operano in regime di prenotazione a debito, non sono tenute al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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