Cassazione Civile, Ordinanza n. 10518/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato il 17 aprile 2018 da un’amministrazione pubblica a una dipendente. La Corte d’appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per intervenuta decadenza ex art. 55, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e aveva condannato l’ente alla reintegra, al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegra, agli interessi e rivalutazione nei limiti di legge, nonché ai contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la disciplina sopravvenuta che limita l’indennità risarcitoria a ventiquattro mensilità e, di riflesso, contenere entro tale limite anche i contributi previdenziali e assistenziali. La controricorrente ha resistito eccependo, tra l’altro, il difetto di interesse e proponendo che la formula del dispositivo di appello fosse già riferibile al limite legale, oppure risolvibile con correzione di errore materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha escluso che l’inciso "nei limiti di legge" del dispositivo di appello si riferisse alla condanna reintegratoria e retributiva, osservando che esso riguardava soltanto interessi e rivalutazione; pertanto la statuizione di merito eccedeva il limite delle ventiquattro mensilità. Nel merito, ha affermato che la modifica dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 introdotta dal d.lgs. n. 75/2017, essendo norma sostanziale e priva di una diversa disciplina transitoria, si applica a tutti i licenziamenti irrogati nella vigenza della novella, anche se gli illeciti disciplinari sono anteriori. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla quantificazione dell’indennità e dei contributi, decidendo nel merito: ferma la declaratoria di illegittimità del licenziamento e le altre statuizioni, ha ridotto la condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria e dei contributi previdenziali e assistenziali al massimo di ventiquattro mensilità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 75/2017
La disposizione, nella versione novellata, limita a ventiquattro mensilità l’indennità risarcitoria spettante in caso di licenziamento illegittimo o nullo nel pubblico impiego contrattualizzato e impone il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo; si applica ai licenziamenti irrogati durante la sua vigenza, anche se i fatti disciplinari sono anteriori.
art. 55, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
La Corte d’appello aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per decadenza; tale accertamento non è stato devoluto in cassazione e si è formato giudicato sul punto.
La norma generale sull’irretroattività è richiamata per escludere l’applicazione retroattiva della disciplina sostanziale sopravvenuta ai fatti anteriori.
art. 22, comma 13, d.lgs. n. 75/2017
La disciplina transitoria riguarda espressamente solo le norme del capo VII, cioè gli artt. da 12 a 17 sul procedimento disciplinare, e non estende il limite temporale anche all’art. 21 modificativo dell’art. 63, comma 2.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato dalla resistente per il deposito di memoria nel giudizio di cassazione.
art. 22, comma 36, L. n. 724/1994
Il dispositivo di appello vi rinviava solo per gli interessi e la rivalutazione monetaria, non per il limite della condanna principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, quando una norma sopravvenuta incide sulla misura delle conseguenze economiche del licenziamento illegittimo, la legge applicabile va individuata con riferimento al momento in cui il licenziamento è irrogato, se la disciplina transitoria non dispone diversamente.
- Le norme che regolano il procedimento disciplinare possono essere soggette a disciplina transitoria espressa, ma tale disciplina non si estende automaticamente alle norme sostanziali che incidono sul regime sanzionatorio, se il legislatore non lo prevede.
- La riduzione legale del risarcimento a un tetto massimo opera anche se gli addebiti disciplinari sono anteriori alla novella, purché il licenziamento sia stato intimato quando la novella era già in vigore.
- L’inciso del dispositivo che limita gli accessori di legge non può essere esteso, in via interpretativa, alla sorte della condanna principale quando dal tenore testuale risulti riferito solo a interessi e rivalutazione.
- In cassazione, il ricorso è ammissibile quando la censura investe non la declaratoria di illegittimità del licenziamento, ma solo la misura della condanna economica che eccede il limite legale applicabile.
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