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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10498/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento retributivo di una dipendente impiegata presso uffici diplomatici all'estero. La lavoratrice aveva inizialmente prestato servizio con contratto a tempo determinato regolato dalla legge locale e, dopo aver esercitato l'opzione prevista dall'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 103 del 2000, aveva stipulato un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana. La Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva accolto la domanda della dipendente e condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive, assumendo come parametro la retribuzione corrisposta a una collega di pari livello e mansioni. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la Corte territoriale motivato solo richiamando il precedente di cassazione senza confrontarsi con le norme e i criteri indicati nel giudizio di rinvio; 2) violazione degli artt. 384 c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c. per non essersi il giudice di rinvio attenuto ai principi di diritto fissati dalla Cassazione, che richiedevano l'accertamento del trattamento economico spettante al personale assunto a tempo indeterminato e regolato dalla legge italiana secondo l'Accordo successivo del 12 aprile 2001; 3) violazione dell'art. 157 d.P.R. n. 18 del 1967, dell'art. 14, comma 1, dell'Accordo successivo relativo al personale del Ministero degli affari esteri e dell'art. 1, comma 132, l. n. 662 del 1996. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi perché la Corte d'appello non aveva eseguito l'accertamento demandato, limitandosi a liquidare le differenze in base alla CTU e alla retribuzione di altra dipendente senza verificare il corretto parametro normativo. Il terzo motivo è stato assorbito.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull'inosservanza, da parte del giudice di rinvio, dei principi di diritto già fissati dalla Corte di cassazione, in particolare quanto all'obbligo di accertare il trattamento economico spettante al personale assunto a tempo indeterminato secondo la normativa collettiva e l'accordo richiamato, anziché limitarsi al confronto con la retribuzione di una singola collega.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione apparente e della nullità della sentenza quando la decisione non espone un'adeguata argomentazione sul percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione meramente apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'esigenza di motivazione effettiva e non solo formale del provvedimento giudiziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come norma di riferimento per denunciare la nullità della sentenza e la violazione delle regole processuali nel giudizio di legittimità.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato in sede di cassazione e non può discostarsene o ometterne l'applicazione.

  • art. 143 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare la mancata osservanza, da parte del giudice di rinvio, delle indicazioni operative contenute nella decisione rescindente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 157 d.P.R. n. 18 del 1967

    Norma sostanziale richiamata per la disciplina del personale del Ministero degli affari esteri impiegato all'estero.

  • art. 14, comma 1, dell'Accordo successivo relativo al personale del Ministero degli affari esteri, sottoscritto il 12 aprile 2001

    Richiamato quale fonte del trattamento economico del personale assunto a tempo indeterminato sottoposto alla legge italiana nelle sedi estere.

  • art. 1, comma 2, del C.C.N.L. del comparto ministeri del 16 febbraio 1999

    Centrale nel richiamo della Corte di cassazione al sistema contrattuale e all'Accordo successivo del 12 aprile 2001 applicabile al rapporto.

  • art. 1, comma 132, legge n. 662 del 1996

    Richiamato nel terzo motivo come ulteriore base normativa della disciplina del rapporto di lavoro del personale all'estero.

  • art. 2, comma 5, d.lgs. n. 103 del 2000

    Norma che consente l'opzione per la stipulazione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, con conseguente applicazione della disciplina richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi rigorosamente al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e compiere gli accertamenti specificamente demandati; non può sostituirli con una mera adesione alle allegazioni di parte o con un criterio di liquidazione diverso da quello indicato.
  • La motivazione è apparente quando, pur formalmente presente, non affronta le questioni decisive indicate dal giudice di legittimità e non consente di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione.
  • Quando la Cassazione rinvia per l'accertamento del trattamento economico spettante, il giudice di merito deve verificare il parametro normativo corretto del rapporto e non può limitarsi al confronto con la retribuzione di un singolo collega, se tale criterio non coincide con quello imposto dalla disciplina applicabile.
  • La violazione dell'art. 384 c.p.c. ricorre anche quando il giudice di rinvio ometta di svolgere l'istruttoria o l'accertamento richiesto dalla pronuncia rescindente, pur richiamandone formalmente i principi.
  • Se il ricorso è fondato nei motivi che investono il mancato rispetto del giudicato di rinvio, i motivi ulteriori che attengono al merito sostanziale restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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