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Sentenza

Sentenza del 09/10/2019 n. 25250 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'accertamento ICI per l'anno 2003, con cui il Comune aveva richiesto euro 42.450,00 invece degli euro 16.577,74 versati, contestando il difetto di motivazione dell'atto, l'integrazione tardiva della motivazione in giudizio, l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzo retroattivo della rendita catastale attribuita dopo una procedura di regolarizzazione edilizia. Ha inoltre dedotto l'omessa sospensione del giudizio, poiché era pendente una controversia sulla rendita catastale, presupposto della liquidazione ICI.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità, poiché il ricorso non riportava integralmente il contenuto dell'avviso di accertamento; ha rigettato il terzo motivo, ritenendo applicabile il regime speciale dell'art. 2, comma 41, della legge n. 350 del 2003, senza rilevanza della marginalità degli abusi o della precedente tassazione dell'immobile. Ha invece accolto il quarto e quinto motivo, stabilendo che il giudizio ICI doveva essere sospeso fino alla definizione con giudicato della controversia sulla rendita catastale. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, che dovrà sospendere il giudizio e decidere successivamente sulla base della rendita definitivamente accertata, provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Riguarda il dovere del giudice di pronunciarsi sulle domande e sui motivi dedotti. Nel caso concreto, le censure fondate su tale norma sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità del ricorso.

  • Art. 366 c.p.c.

    Impone il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Chi contesta la motivazione di un avviso di accertamento deve riportarne nel ricorso i passaggi rilevanti, consentendo alla Corte di verificare direttamente il vizio denunciato.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000

    Richiede che gli atti tributari siano adeguatamente motivati e impedisce, in linea generale, che l'amministrazione integri in giudizio motivazioni non contenute nell'atto originario. La relativa censura non è stata esaminata nel merito per difetto di specificità.

  • Art. 2, comma 41, della legge n. 350 del 2003

    Prevede, per gli immobili oggetto di regolarizzazione edilizia ai sensi della normativa sul condono, l'applicazione retroattiva dell'imposta sulla base della rendita catastale attribuita, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, se i lavori erano già ultimati o l'immobile era già utilizzato.

  • Art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003

    Disciplina la regolarizzazione degli illeciti edilizi. La Corte ha ritenuto sufficiente che l'immobile fosse stato oggetto di tale procedura, senza distinguere in base alla gravità o all'estensione dell'abuso.

  • Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992

    Contiene i criteri generali per la determinazione della base imponibile ICI in assenza di rendita catastale definitiva. Tali criteri sono stati ritenuti recessivi rispetto al regime speciale previsto per gli immobili oggetto di condono.

  • Art. 295 c.p.c.

    Impone la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla definizione di un'altra controversia pregiudiziale. La rendita catastale costituisce il presupposto necessario per determinare l'ICI, sicché il giudizio sull'imposta deve restare sospeso fino al giudicato sulla rendita.

  • Art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992

    La limitazione delle ipotesi di sospensione nel processo tributario riguarda i rapporti con la giurisdizione civile e non esclude la sospensione necessaria tra distinti processi tributari collegati da un rapporto di pregiudizialità.

  • Art. 337, comma 2, c.p.c.

    Può consentire la sospensione facoltativa quando una parte invochi l'autorità di una sentenza non definitiva resa nel giudizio pregiudiziale. Nel caso concreto non è stato applicato, perché la contribuente non aveva invocato una sentenza favorevole e la precedente pronuncia era stata cassata con rinvio.

  • Art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina il rinvio alle norme del codice di procedura civile nel processo tributario. La formulazione successiva alle modifiche del 2015 ha reso applicabile anche l'art. 337, comma 2, c.p.c., nei casi pertinenti.

Massime di principio

  • Quando un tributo locale è calcolato sulla base di una rendita catastale contestata in un distinto giudizio, il giudizio tributario sull'imposta è normalmente pregiudicato da quello sulla rendita e deve essere sospeso fino alla sua definizione definitiva, se il giudicato catastale può vincolare anche l'ente impositore.
  • La rendita catastale è una questione preliminare rispetto alla liquidazione dell'ICI o di tributi analoghi: le contestazioni sul valore catastale devono essere proposte contro l'atto di classamento o di attribuzione della rendita, non esclusivamente contro il successivo avviso di liquidazione.
  • Per gli immobili oggetto di condono edilizio, una disciplina speciale può imporre la retrodatazione dell'imposta sulla base della rendita attribuita dopo la regolarizzazione, anche se l'immobile era già parzialmente tassato o l'abuso edilizio era di entità limitata.
  • In Cassazione, chi denuncia il difetto di motivazione di un atto tributario deve trascrivere nel ricorso le parti essenziali dell'atto stesso; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • La sospensione tutela la coerenza delle decisioni e impedisce che il giudizio sull'imposta venga deciso utilizzando una rendita che potrebbe essere successivamente modificata con efficacia vincolante.

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