Sentenza del 03/12/2019 n. 31461 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Puglia che aveva annullato il diniego di rimborso TARSU relativo alle annualità 2007-2009. Contestava la disapplicazione del regolamento comunale e sosteneva la legittimità di una tariffa alberghiera superiore a quella delle abitazioni, in ragione della maggiore capacità degli alberghi di produrre rifiuti. La società contribuente ha proposto ricorso incidentale, sostenendo l'illegittimità della TARSU per gli anni considerati e l'inammissibilità del ricorso comunale per difetto di rappresentanza processuale del sindaco.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune e dichiarato inammissibile quello incidentale della società. Ha stabilito che i Comuni possono prevedere tariffe TARSU differenziate e significativamente più elevate per gli alberghi rispetto alle abitazioni, senza necessità di distinguere necessariamente tra camere e parti comuni, purché la classificazione rientri nella discrezionalità regolamentare e non risulti manifestamente irragionevole. Ha inoltre ritenuto applicabile la TARSU anche per gli anni 2010 e 2011, in virtù della proroga legislativa e dell'ultrattività del regime. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società, che dovrà pagare la TARSU e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.900 euro oltre accessori. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 61, 65, 68 e 69
L'art. 68 consente ai Comuni di classificare in categorie e sottocategorie i locali e le aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, considerando in via di massima gruppi di attività, tra cui esercizi alberghieri e abitazioni.
La disciplina attribuisce ai Comuni un'ampia discrezionalità nel determinare categorie e tariffe TARSU. È legittimo applicare agli alberghi una tariffa superiore a quella delle abitazioni, poiché l'albergo è normalmente ritenuto maggiormente idoneo a produrre rifiuti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ultimo comma
Il giudice tributario può disapplicare un atto amministrativo rilevante nel caso concreto, ma soltanto dopo aver accertato specifici vizi di legittimità, quali incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere. Non è sufficiente contestare genericamente le scelte tariffarie del Comune.
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 14, comma 7
La norma primaria ha prorogato direttamente l'applicazione della TARSU, rendendo legittima la sua applicazione anche nel periodo transitorio precedente all'effettiva introduzione del nuovo sistema tariffario.
La disposizione è richiamata nel contesto del superamento della TARSU dal 2013; tale successiva abrogazione non incide sulla legittimità della tassa per le annualità anteriori oggetto della controversia.
Art. 23 Cost.
La riserva di legge in materia tributaria è relativa: la legge deve stabilire gli elementi essenziali del tributo, mentre può lasciare ai regolamenti comunali la disciplina delle modalità applicative e dell'ammontare delle tariffe.
Principio comunitario "chi inquina paga" e Direttiva 2006/12/CE, art. 15
"Il metodo di calcolo basato sulla superficie di immobile posseduto non è, di per sé, contrario al principio 'chi inquina paga'."
Il principio non impone di calcolare la tassa sulla quantità effettiva di rifiuti prodotta da ciascun utente. Sono ammissibili criteri presuntivi basati su superficie, destinazione dell'immobile e natura dell'attività, purché la tariffa non imponga costi manifestamente sproporzionati rispetto ai rifiuti presumibilmente prodotti.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.
D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 6, comma 2
Lo statuto comunale può stabilire le modalità di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche prevedendo la necessità di un'autorizzazione della giunta o di una determinazione dirigenziale per agire o resistere in giudizio.
Massime di principio
- Una tariffa TARSU più elevata per alberghi, strutture ricettive o attività commerciali rispetto alle abitazioni è, in linea generale, legittima se fondata sulla maggiore capacità presunta di produzione dei rifiuti.
- Il Comune dispone di un ampio margine di discrezionalità nel suddividere le utenze in categorie e nel fissare le tariffe; il giudice non può sostituire le proprie valutazioni politico-amministrative a quelle dell'ente.
- La mancanza di una motivazione analitica nella delibera tariffaria non determina automaticamente l'illegittimità della tariffa, trattandosi di un atto generale rivolto a una pluralità indistinta di destinatari.
- La disapplicazione del regolamento comunale richiede la prova di un concreto vizio di legittimità e non può basarsi su una semplice contestazione dell'importo o dei criteri prescelti.
- Il principio 'chi inquina paga' consente sistemi di calcolo basati su superficie e destinazione dell'immobile, purché non producano una manifesta sproporzione tra tariffa applicata e quantità o natura dei rifiuti presumibilmente prodotti.
- La TARSU può restare applicabile durante periodi transitori o prorogati dalla legge, anche dopo la scadenza originariamente prevista per il passaggio a un diverso sistema tariffario.
- Per contestare la legittimazione processuale del sindaco occorre verificare lo statuto comunale: l'autorizzazione della giunta non è normalmente necessaria, salvo specifiche previsioni statutarie.
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